Art. 1
La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente.

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente.
L’indennizzo annuale è ripartito tra i Cantoni in base alla quota fissata.
La determinazione della quota tiene conto:
dei bilanci dei COV controllati dal Cantone secondo l’articolo 10 OCOV;
degli impianti stazionari gestiti sul territorio cantonale che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV.
L’indennizzo annuale per Cantone è stabilito nell’allegato.
L’allegato è modificato se l’onere d’esecuzione dei Cantoni ha subito variazioni significative.
Il versamento è effettuato alla fine di giugno.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).