Législation

Ordinanza del DATEC del 15 febbraio 2000 sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

RS 814.018.21In vigoreStato 01.01.20235 articoli

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  • RU 2014 4387atto di base Ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatiliin vigore il 01.01.2015
    modificato: art. 2, 3

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente.

Art. 21

1

 L’indennizzo annuale è ripartito tra i Cantoni in base alla quota fissata.

2

 La determinazione della quota tiene conto:

  1. a.

    dei bilanci dei COV controllati dal Cantone secondo l’articolo 10 OCOV;

  2. b.

    degli impianti stazionari gestiti sul territorio cantonale che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4387).

Art. 31

1

 L’indennizzo annuale per Cantone è stabilito nell’allegato.

2

 L’allegato è modificato se l’onere d’esecuzione dei Cantoni ha subito variazioni significative.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4387).

Art. 4

Il versamento è effettuato alla fine di giugno.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Allegati

  • del Liechtenstein

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).