Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), visto l’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici; visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 2001 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ordina:
Art. 1Obbligo di prescrizione
I seguenti dispositivi medici possono essere dispensati a persone che non siano medici solo su prescrizione medica:
- a.
dispositivi intrauterini (IUD; per la contraccezione);
- b.
compresse per favorire la sensazione di sazietà (preparati da assumere oralmente a base di cellulosa con geometria predefinita per il trattamento del sovrappeso e del controllo del peso).
Art. 2Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.