Législation

Ordinanza del 22 giugno 2006 concernente la lista dei dispositivi medici soggetti a prescrizione medica (OLDp)

OLDpRS 812.213.6Non più in vigoreStato 01.10.20062 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), visto l’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici; visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 2001 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ordina:

Art. 1Obbligo di prescrizione

I seguenti dispositivi medici possono essere dispensati a persone che non siano medici solo su prescrizione medica:

  1. a.

    dispositivi intrauterini (IUD; per la contraccezione);

  2. b.

    compresse per favorire la sensazione di sazietà (preparati da assumere oralmente a base di cellulosa con geometria predefinita per il trattamento del sovrappeso e del controllo del peso).

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2006. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).