Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup), ordina:
Art. 1Sostanze controllate
1 Sono considerate sostanze controllate gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo gli articoli 2a e 7 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup).
2 Sono considerati stupefacenti, sostanze psicotrope, materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo gli articoli 2a e 7 LStup:
- a.
le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 1–6;
- b.
i sali, gli esteri, gli eteri, i carbammati e gli isomeri ottici delle sostanze di cui alla lettera a;
- c.
i sali, gli esteri, gli eteri e i carbammati degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
- d.
i preparati che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
3 Sono considerati precursori e coadiuvanti chimici secondo l’articolo 2a LStup:
- a.
le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 7 e 8;
- b.
i sali e gli isomeri ottici dei precursori dell’allegato 7;
- c.
i sali degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
- d.
le miscele che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
4 Se una sostanza elencata in un allegato è esclusa completamente o in parte dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup), l’eccezione si applica parimenti alle sue combinazioni. L’eccezione si applica anche ai preparati che contengono tale sostanza per quanto non contengano altre sostanze controllate.
5 Le sostanze controllate sono elencate con la designazione impiegata nelle convenzioni internazionali.
- RS 812.121
Art. 2Elenchi delle sostanze controllate
1 Gli elenchi a–d con le sostanze controllate secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d OCStup figurano negli allegati 1–5.
2 L’elenco e con le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera e OCStup figura nell’allegato 6.
3 L’elenco f con i precursori secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera f OCStup figura nell’allegato 7.
4 L’elenco g con i coadiuvanti chimici secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g OCStup figura nell’allegato 8.
Art. 3Paglia di papavero
La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) che non è destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzazione in Svizzera non richiede un’autorizzazione.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 22 giu. 2022, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 387).
1 I precursori che sottostanno al controllo sono menzionati nell’elenco f dell’allegato 7.
2 Chi utilizza un quantitativo inferiore a 10 g per anno civile di un precursore, escluso l’acido lisergico, non è tenuto a far controllare tale sostanza. Il controllo del quantitativo annuale spetta al titolare dell’autorizzazione.
3 Se per i precursori sono utilizzati sinonimi o nomi di fantasia, deve essere indicato anche il numero di registrazione per prodotti chimici
CAS
(Chemical Abstract Services).
Art. 6Coadiuvanti chimici
1 I coadiuvanti chimici menzionati nell’elenco g dell’allegato 8 sottostanno al controllo a dipendenza del Paese bersaglio e del quantitativo totale delle esportazioni.
2 Per ogni sostanza sono indicati il quantitativo totale delle esportazioni per anno civile e Paese bersaglio, nonché i Paesi bersaglio per i quali l’esportazione dev’essere autorizzata dall’Istituto. Il controllo del quantitativo annuale spetta all’esportatore.
Art. 7Aggiornamento degli elenchi
L’Istituto verifica regolarmente i singoli elenchi sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli e presenta al DFI richieste di adeguamento.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
Allegati
- Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a–d
- Elenco a
- Elenco b
- Elenco c
- Elenco d
- Elenco e: Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti
- Elenco f: Precursori
- Elenco g: Coadiuvanti chimici
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.