Législation

Ordinanza del DFI del 30 maggio 2011 sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)

RS 812.121.11In vigoreStato 13.03.20268 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup), ordina:

Art. 1Sostanze controllate

1

 Sono considerate sostanze controllate gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo gli articoli 2a e 7 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup).

2

 Sono considerati stupefacenti, sostanze psicotrope, materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo gli articoli 2a e 7 LStup:

  1. a.

    le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 1–6;

  2. b.

    i sali, gli esteri, gli eteri, i carbammati e gli isomeri ottici delle sostanze di cui alla lettera a;

  3. c.

    i sali, gli esteri, gli eteri e i carbammati degli isomeri ottici di cui alla lettera b;

  4. d.

    i preparati che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.

3

 Sono considerati precursori e coadiuvanti chimici secondo l’articolo 2a LStup:

  1. a.

    le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 7 e 8;

  2. b.

    i sali e gli isomeri ottici dei precursori dell’allegato 7;

  3. c.

    i sali degli isomeri ottici di cui alla lettera b;

  4. d.

    le miscele che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.

4

 Se una sostanza elencata in un allegato è esclusa completamente o in parte dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup), l’eccezione si applica parimenti alle sue combinazioni. L’eccezione si applica anche ai preparati che contengono tale sostanza per quanto non contengano altre sostanze controllate.

5

 Le sostanze controllate sono elencate con la designazione impiegata nelle convenzioni internazionali.

  1. RS 812.121

Art. 2Elenchi delle sostanze controllate

1

 Gli elenchi a–d con le sostanze controllate secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d OCStup figurano negli allegati 1–5.

2

 L’elenco e con le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera e OCStup figura nell’allegato 6.

3

 L’elenco f con i precursori secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera f OCStup figura nell’allegato 7.

4

 L’elenco g con i coadiuvanti chimici secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g OCStup figura nell’allegato 8.

Art. 3Paglia di papavero

La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) che non è destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzazione in Svizzera non richiede un’autorizzazione.

Art. 41

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 22 giu. 2022, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 387).

Art. 5Precursori

1

 I precursori che sottostanno al controllo sono menzionati nell’elenco f dell’allegato 7.

2

 Chi utilizza un quantitativo inferiore a 10 g per anno civile di un precursore, escluso l’acido lisergico, non è tenuto a far controllare tale sostanza. Il controllo del quantitativo annuale spetta al titolare dell’autorizzazione.

3

 Se per i precursori sono utilizzati sinonimi o nomi di fantasia, deve essere indicato anche il numero di registrazione per prodotti chimici CAS (Chemical Abstract Services).

Art. 6Coadiuvanti chimici

1

 I coadiuvanti chimici menzionati nell’elenco g dell’allegato 8 sottostanno al controllo a dipendenza del Paese bersaglio e del quantitativo totale delle esportazioni.

2

 Per ogni sostanza sono indicati il quantitativo totale delle esportazioni per anno civile e Paese bersaglio, nonché i Paesi bersaglio per i quali l’esportazione dev’essere autorizzata dall’Istituto. Il controllo del quantitativo annuale spetta all’esportatore.

Art. 7Aggiornamento degli elenchi

L’Istituto verifica regolarmente i singoli elenchi sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli e presenta al DFI richieste di adeguamento.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

Allegati

  • Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a–d
  • Elenco a
  • Elenco b
  • Elenco c
  • Elenco d
  • Elenco e: Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti
  • Elenco f: Precursori
  • Elenco g: Coadiuvanti chimici

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 13.03.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).