Législation

Ordinanza del 13 dicembre 2019 sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

RS 811.216In vigoreStato 01.01.20224 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano RS 811.216, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali
  2. Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati5–8
  3. Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
  4. Sezione 4: Costi ed emolumenti
  5. Sezione 5: Sicurezza dei dati20
  6. Sezione 6: Disposizioni finali21

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5 e 28 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Servizio incaricato di tenere il registro

Art. 3 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

Art. 4 CRS

Art. 5Cantoni

1

 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni sanitarie i seguenti dati dei professionisti sanitari concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:

  1. a.

    il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;

  2. b.

    la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;

  3. c.

    uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:

    1. 1.

      rilasciata,

    2. 2.

      nessuna autorizzazione;

  4. d.

    l’indirizzo dello studio o dell’azienda;

  5. e.

    l’indicazione se lo studio o l’azienda è una ditta individuale;

  6. f.

    eventuali restrizioni professionali, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;

  7. g.

    il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

2

 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

  1. a.

    la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;

  2. b.

    il nome dello studio o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;

  3. c.

    la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI).

3

 Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 15 LPSan:

  1. a.

    gli annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 15 LPSan;

  2. b.

    la data dell’annuncio;

  3. c.

    il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;

  4. d.

    le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettera d e 6 lettere c–g.

4

 Esse possono iscrivere nel registro la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettera b per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni.

5

 Esse annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio di cui all’articolo 34 capoverso 3 LPSan alle quali è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione secondo l’articolo 11 LPSan.

6

 Esse notificano senza indugio alla CRS i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  1. a.

    le restrizioni soppresse con la data della soppressione;

  2. b.

    i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;

  3. c.

    gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;

  4. d.

    gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;

  5. e.

    l’inflizione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;

  6. f.

    i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché di inizio e fine del divieto;

  7. g.

    i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;

  8. h.

    le misure disciplinari di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPSan che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di professionisti sanitari soggetti alla LPSan, con il motivo e la data della decisione.

7

 Esse comunicano senza indugio alla CRS la data del decesso di un professionista sanitario.

Art. 6 Scuole universitarie e altri istituti accademici

Art. 7 Scuole specializzate superiori

Art. 8Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 9 Fondazione Refdata

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 10 Qualità dei dati

Art. 11 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

Art. 12 Accesso tramite un’interfaccia standard

Art. 13 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

Art. 15 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al professionista sanitario interessato

Art. 16 Modifica dei dati

Art. 17 Domanda di rettifica da parte dei professionisti sanitari interessati

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 18 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

Art. 19 Emolumenti

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 20

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni sanitarie adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21Modifica di altri atti normativi

La mod. può essere consultata alla RU 2020 111.

...

Art. 22 Disposizioni transitorie

Art. 23 Entrata in vigore

Allegati

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).