Art. 5Cantoni
Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni sanitarie i seguenti dati dei professionisti sanitari concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:
- a.
il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
- b.
la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;
- c.
uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:
- 1.
rilasciata,
- 2.
nessuna autorizzazione;
- 1.
- d.
l’indirizzo dello studio o dell’azienda;
- e.
l’indicazione se lo studio o l’azienda è una ditta individuale;
- f.
eventuali restrizioni professionali, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
- g.
il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.
Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:
- a.
la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
- b.
il nome dello studio o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
- c.
la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 15 LPSan:
- a.
gli annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 15 LPSan;
- b.
la data dell’annuncio;
- c.
il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
- d.
le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettera d e 6 lettere c–g.
Esse possono iscrivere nel registro la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettera b per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni.
Esse annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio di cui all’articolo 34 capoverso 3 LPSan alle quali è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione secondo l’articolo 11 LPSan.
Esse notificano senza indugio alla CRS i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
- a.
le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
- b.
i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
- c.
gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
- d.
gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
- e.
l’inflizione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
- f.
i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché di inizio e fine del divieto;
- g.
i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
- h.
le misure disciplinari di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPSan che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di professionisti sanitari soggetti alla LPSan, con il motivo e la data della decisione.
Esse comunicano senza indugio alla CRS la data del decesso di un professionista sanitario.
