Art. 1Oggetto
La presente ordinanza fissa gli standard di qualità per i cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 11 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, ordina:
La presente ordinanza fissa gli standard di qualità per i cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie.
Sono accreditati i cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento in:
medicina umana;
medicina dentaria;
chiropratica; o
farmacia.
Gli standard di qualità concretizzano il criterio di accreditamento di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di perfezionamento di cui all’articolo 2.
Al fine di verificare se adempiono il criterio legale di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di perfezionamento da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
Ai cicli di perfezionamento accreditati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 maggio 2022 si applicano per l’intera durata di validità dell’accreditamento gli standard di qualità secondo il diritto anteriore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).