Législation

Ordinanza del 16 marzo 2007 sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

RS 810.215.7In vigoreStato 15.11.20175 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano RS 810.215.7, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, ordina:

Art. 1Oggetto e campo di applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.

2

 La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:

  1. a.

    delle autorità doganali;

  2. b.

    dei Cantoni;

  3. c.

    dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

RS 172.041.1

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3Calcolo degli emolumenti

1

 Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.

2

 Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.

3

 L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.

4

 Per gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm1 possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

  1. RS 172.041.1

Art. 4Disposizione transitoria

[RU 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294 n. II 10, 2002 82. RU 2007 1961 art. 54]

Gli emolumenti per gli atti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stabiliti secondo gli articoli 35–39 dell’ordinanza del 26 giugno 1996 concernente il controllo degli espianti.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.11.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).