Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, ordina:
Art. 1Designazione degli esami genetici
Le persone che possono comprovare di possedere un titolo di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–f dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano sono autorizzate ad effettuare esami genetico-molecolari conformemente all’allegato.
Art. 2Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º aprile 2007.
Allegati
- Designazione degli esami genetici che possono essere eseguiti con i singoli titoli
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.