Législation

Ordinanza del DFI del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI)

OEGU-DFIRS 810.122.122Non più in vigoreStato 01.01.20172 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, ordina:

Art. 1Designazione degli esami genetici

Le persone che possono comprovare di possedere un titolo di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–f dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano sono autorizzate ad effettuare esami genetico-molecolari conformemente all’allegato.

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º aprile 2007.

Allegati

  • Designazione degli esami genetici che possono essere eseguiti con i singoli titoli

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).