Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
1 La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):1
- a.
- b.
il finanziamento dei servizi base dell’agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.
2 Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).
- RS 784.40
- Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).
Art. 3Prestazioni di agenzie
1 Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.1
2 L’UFCOM rimborsa direttamente all’agenzia di stampa Keystone-ATS i costi dell’abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrarrà tale importo dalle fatture per i fornitori.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).
Art. 4Finanziamento e importo dei contributi
4 Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all’articolo 3 sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora secondo l’articolo 40 capoverso 3 ORTV.
- Abrogati dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).
Art. 5Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.1
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).