Législation

Ordinanza del 20 maggio 2020 concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

RS 784.402Non più in vigoreStato 01.12.20205 articoli

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  • RU 2020 4673COVID-19; Ordinanza COVID-19 media elettronici · atto di base Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirusin vigore il 01.12.2020
    modificato: art. 1, 3 · abrogato: art. 2, 4 · introdotto: art. 5

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):1

  1. a.

    ...

  2. b.

    il finanziamento dei servizi base dell’agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.

2

 Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).
  2. RS 784.40

Art. 21

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

Art. 3Prestazioni di agenzie

1

 Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.1

2

 L’UFCOM rimborsa direttamente all’agenzia di stampa Keystone-ATS i costi dell’abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrarrà tale importo dalle fatture per i fornitori.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

Art. 4Finanziamento e importo dei contributi

1

 a 3 ...1

4

 Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all’articolo 3 sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora secondo l’articolo 40 capoverso 3 ORTV.

  1. Abrogati dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

Art. 5Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

2

 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).