La Commissione delle poste (PostCom), visto l’articolo 61 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO), ordina:
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO).
2 Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:
- a.
i fornitori e i rispettivi lavoratori;
- b.
i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali e i rispettivi lavoratori nel settore dei servizi postali.
Art. 2Standard minimi
1 Il salario lordo dei lavoratori ammonta almeno a 19 franchi all’ora.1
2 La durata massima della settimana lavorativa convenuta contrattualmente è di 44 ore.
3 Gli standard minimi si applicano dall’inizio del rapporto di lavoro e indipendentemente dal tasso di occupazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O della PostCom del 6 ott. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2022 739).
Art. 3Informazioni sul rispetto degli standard minimi
1 I fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria devono produrre ogni anno la prova del rispetto degli standard minimi.
2 La PostCom può esigere dai fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata informazioni sul rispetto degli standard minimi.
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.