Législation

Ordinanza della Commissione delle poste del 30 agosto 2018 sugli standard minimi delle condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali (OSMLP)

OSMLPRS 783.016.2In vigoreStato 01.07.20234 articoli

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La Commissione delle poste (PostCom), visto l’articolo 61 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO), ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO).

2

 Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:

  1. a.

    i fornitori e i rispettivi lavoratori;

  2. b.

    i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali e i rispettivi lavoratori nel settore dei servizi postali.

Art. 2Standard minimi

1

 Il salario lordo dei lavoratori ammonta almeno a 19 franchi all’ora.1

2

 La durata massima della settimana lavorativa convenuta contrattualmente è di 44 ore.

3

 Gli standard minimi si applicano dall’inizio del rapporto di lavoro e indipendentemente dal tasso di occupazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della PostCom del 6 ott. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2022 739).

Art. 3Informazioni sul rispetto degli standard minimi

1

 I fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria devono produrre ogni anno la prova del rispetto degli standard minimi.

2

 La PostCom può esigere dai fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata informazioni sul rispetto degli standard minimi.

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).