Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm).
- RS 172.041.1
Art. 3Assoggettamento
Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.
Art. 4Calcolo degli emolumenti e supplementi
1 Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corrispondenti aliquote.
2 Qualora non sia definita un’aliquota o sia occasionato un soprappiù eccezionale di lavoro all’autorità, l’emolumento ammonta a 75 franchi per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora.1
3 Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall’orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell’emolumento.
- Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm1, anche i costi delle pubblicazioni.
- RS 172.041.
Art. 6Riduzione o condono di emolumenti
Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.
Sezione 2 Emolumenti dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima
Art. 7Emolumento di bandiera per le navi svizzere1
1 Una volta all’anno le navi svizzere pagano all’Ufficio svizzero della navigazione marittima un emolumento di bandiera forfettario che copre tutte le prestazioni ordinarie dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima per le navi svizzere.
2 L’emolumento forfettario annuale è riscosso la prima volta pro rata temporis al momento della registrazione, poi all’inizio di ogni anno civile. L’emolumento è determinato in funzione dell’età della nave. Per determinare l’età della nave fa stato la data in cui la chiglia è stata impostata. L’emolumento forfettario annuale ammonta:
- a.
per le navi, escluse le navi passeggeri:
- 1.
di età inferiore a cinque anni: a 10 000 franchi,
- 2.
di età superiore o uguale a cinque anni: a 12 000 franchi;
- b.
per le navi passeggeri:
- 1.
di età inferiore a cinque anni: a 13 000 franchi,
- 2.
di età superiore o uguale a cinque anni: a 15 000 franchi.
3 Se una nave è sottoposta a più di un fermo nell’arco di tre anni, a causa del soprappiù eccezionale di lavoro l’emolumento forfettario annuale aumenta di 2000 franchi nei due anni successivi.
4 Un ulteriore soprappiù eccezionale di lavoro, segnatamente in seguito a fermi che comportano un’ispezione straordinaria da parte dello Stato di bandiera, a casi di pirateria o ad avarie, è calcolato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.
5 Nel caso in cui una persona fisica, una società commerciale o una persona giuridica registri una nave per uno scopo previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima, gli emolumenti forfettari annuali possono, su domanda, essere ridotti o condonati.
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566).
Art. 8Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni1
Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima):
1. | rilascio a titolari che non lavorano su una nave svizzera | 150 |
2. | sostituzione del libretto | 50 |
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566).
Art. 8aEmolumenti per prestazioni di servizi di cui all’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi12
| | | Fr. |
|---|
1. | Esame delle condizioni circa l’immatricolazione d’uno yacht | | 500 |
2. | Immatricolazione d’uno yacht | | 300 |
3.3 | Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità di cinque anni | | 750
|
4. | Proroga di un certificato di bandiera, per ogni anno | | 150 |
5. | Esame delle condizioni d’ammissione di un’imbarcazione | | 300 |
6.4 | Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità di cinque anni | | 500
|
7. | Proroga di un’attestazione di bandiera, per ogni anno | | 100 |
8.5 | Modifica o rilascio di un duplicato di un certificato di bandiera o di un’attestazione di bandiera | | 100
|
9. | Rilascio di un certificato di cancellazione o di un altro tipo di attestazione | | 100
|
10. | Riconoscimento di un ente esaminatore di cui all’articolo 19 capoverso 2 | | 3000
|
- Introdotto dal n. II dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
- RS 747.321.7
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566).
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566).
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566).
Sezione 3 Emolumenti riscossi dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio
Art. 9Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà
1. | Intavolazione di una nave nel registro, comprese l’apertura del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave, come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave | Per tonnellata di stazza netta, 1.50 fr., ma al massimo 10 000 franchi |
2. | In caso di permuta, l’emolumento di cui al numero 1 è calcolato separatamente per ciascun oggetto | |
3. | Iscrizione di trasferimenti successori | ½ dell’emolumento secondo il numero 1, ma al massimo 5000 franchi |
Art. 10Emolumenti di radiazione
| | Fr. |
1. | Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti dall’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima1 o dall’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 19232 sul registro del naviglio |
200
|
2. | Comunicazioni previste dall’articolo 39 della legge sulla navigazione marittima e dagli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoversi 2 e 3 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni comunicazione |
20
|
- Nuova espressione giusta il n. I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 747.11
Art. 11Iscrizione e aumento d’ipoteche
1. | Ipoteche per un valore fino a 1 milione di franchi | 1 ‰ della somma garantita dall’ipoteca |
2. | Ipoteche per un ammontare superiore a 1 milione di franchi | 1 ‰ su 1 milione di franchi, ½ ‰ sul resto dell’ipoteca, ma al massimo 5000 franchi |
Art. 12Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi
| | Fr. |
1. | Per ogni iscrizione menzionata come segue: | 50 |
| - a.
annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie; - b.
- c.
- d.
modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell’ipoteca, modificazione della
descrizione della nave, cancellazione o modificazione d’iscrizioni conformemente alle lettere a–c; - e.
cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà); - f.
costituzione, modificazione o cancellazione di un’ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un’ipoteca o di un posto vacante;
| |
2. | Estratti del registro e certificati, per ogni nave | 30 |
3. | Avvisi di: | |
| - a.
assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso - b.
atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso
| 20 20 |
Art. 13Iscrizioni gratuite
Le iscrizioni seguenti sono gratuite:
- a.
radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 19231 sul registro del naviglio);
- b.
radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale;
- c.
blocco del registro per ordine del Consiglio federale;
- d.
tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d’ufficio, eccetto i casi di cui all’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima e all’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio.
- RS 747.11
Sezione 4 Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
| | Fr. |
1. | Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima): | |
| per anno o frazione d’anno di validità | 200 |
2. | Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima) | 100 |
3. | Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai giornali di bordo, per ogni copia attestata | 30
|
4. | Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare (art. 120 della legge sulla navigazione marittima) | |
| - a.
originale:
se questa formalità necessita: - –
- –
più di un’ora, l’emolumento è calcolato - b.
copie legalizzate, per copia
| 60 secondo il tempo impiegato 30 |
5. | Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro | 20 |
| | Fr. |
1. | Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo | |
| d’equipaggio | 30 |
2. | Arruolamento, cessazione del rapporto d’arruolamento e trasferimento (art. 65 della legge sulla navigazione marittima), per marittimo | 10
|
3. | Se, su domanda della direzione della nave, l’arruolamento di cui al numero 2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato. | |
Art. 16Prestazioni gratuite
Le prestazioni seguenti sono gratuite:
- a.
ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esame dei documenti di bordo (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
- b.
vidimazione dei giornali di bordo dopo esame;
- c.
vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occasione delle formalità di arruolamento;
- d.
arbitrato in caso di contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto d’arruolamento (art. 81 della legge sulla navigazione marittima);
- e.
ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- f.
intervento in casi di reati commessi a bordo;
- g.
domande alle autorità locali dirette a conseguire l’arresto di un marittimo o per l’assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
- h.
presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale;
- i.
attestazione sui certificati di servizio;
- j.
esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- k.
trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d’equipaggio;
- l.
attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione;
- m.
attestazione di un certificato per la partenza di una nave;
- n.
rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 della legge sulla navigazione marittima) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore;
- o.
attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.
- RU 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705 n. II 74
Art. 18Disposizione transitoria
Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 19Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.