Législation

Legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

LIFRS 744.21In vigoreStato 01.07.202022 articoli

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  • RU 2020 1889atto di base Legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviariain vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 7, 8, 11a · introdotto: art. 11b
  • RU 2009 5597Revisione della disciplina sui trasporti pubblici · atto di base Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2in vigore il 01.01.2010
    modificato: art. 3, 4 · abrogato: art. 5 e 6 · introdotto: art. 18, 18a
  • RU 2000 2355atto di base LForoin vigore il 01.01.2001
    abrogato: art. 15
  • RU 1999 3071atto di base Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei pianiin vigore il 01.01.2000
    modificato: art. 11 · introdotto: art. 11a, 19a
  • RU 1958 347atto di base Lferrin vigore il 01.07.1958
    abrogato: art. 17

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. I. Disposizioni generali1–3
  2. II. Concessione4–5 e 6
  3. III. Vigilanza7–8
  4. IV. Costruzione ed esercizio9–14
  5. V. Responsabilità ed assicurazione15–16
  6. VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali17–18a
  7. VII. Disposizioni transitorie e finali19–19a

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 1949, decreta:

I. Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

1

 La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).

2

 Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.

3

 Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

Espropriazione

Art. 2

RS 711

Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione.

Costituzione di pegni e liquidazione forzata

Art. 3

1

 Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.

2

 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.1

  1. Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

II. Concessione

Art. 41

RS 745.1

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

III. Vigilanza

Autorità di vigilanza

Art. 71

1

 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.

2

 Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.

3

 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Competenze speciali dell’UFT

Art. 81

L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

IV. Costruzione ed esercizio

1. Normalizzazione tecnica

Art. 9

Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.

2. Legislazione sugli impianti elettrici

Art. 10

La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.

3. Legislazione sulle ferrovie

a. Approvazione dei piani

Art. 111

1

 Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.

2

 La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
  2. RS 742.101

b. Ulteriori disposizioni

Art. 11a1

1

 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

  1. a.

    l’informazione sulla vigilanza;

  2. b.

    la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;

  3. c.

    il trattamento di dati da parte dell’UFT;

  4. d.

    la durata del lavoro e del riposo del personale.2

2

 Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

  1. Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

3a. Obbligo di diligenza

Art. 11b1

L’impresa è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

  1. Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi

a. Massima

Art. 12

L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell’esercizio

Art. 13

1

 L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.

2

 L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.

c. Licenza di condurre

Art. 14

1

 Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.

2

 La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.

3

 Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.

V. Responsabilità ed assicurazione

1. Responsabilità

Art. 15

1

 Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.

2

 Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 19022 concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

3

 ...3

  1. [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
  2. RS 734.0
  3. Abrogato dall’all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

2. Assicurazione

Art. 16

1

 L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.

2

 L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.

3

 L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.

VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali

1. Multa disciplinare e ritiro della concessione

Art. 17

1

 ...1

2

 In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

  1. Abrogato dall’art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 347; BBl 1956 I 213 ediz. ted.; FF 1956 I 205 ediz. franc).

2. Delitti e contravvenzioni

Art. 18

1

 Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.

2

 Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.3

  1. [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
  2. RS 742.101
  3. Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

3. Tasse

Art. 18a1

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.

  1. Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

VII. Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 19

1

 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.

2

 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Art. 19a1

  1. Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).