L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 1949, decreta:
I. Disposizioni generali
Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
2 Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
3 Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.
Espropriazione
RS 711Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione.
Costituzione di pegni e liquidazione forzata
1 Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
2 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.1
- Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
II. Concessione
RS 745.1Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori.
- Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
- Abrogati dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
III. Vigilanza
Autorità di vigilanza
1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.
2 Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.
3 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.
- Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Competenze speciali dell’UFT
L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.
- Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
IV. Costruzione ed esercizio
1. Normalizzazione tecnica
Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.
2. Legislazione sugli impianti elettrici
La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.
3. Legislazione sulle ferrovie
a. Approvazione dei piani
1 Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
2 La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie.
- Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
- RS 742.101
b. Ulteriori disposizioni
1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
- a.
l’informazione sulla vigilanza;
- b.
la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
- c.
il trattamento di dati da parte dell’UFT;
- d.
la durata del lavoro e del riposo del personale.2
2 Sono fatti salvi gli articoli 12–15.
- Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
- Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
3a. Obbligo di diligenza
L’impresa è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.
- Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
a. Massima
L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.
b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell’esercizio
1 L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.
2 L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.
c. Licenza di condurre
1 Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
2 La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
3 Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.
V. Responsabilità ed assicurazione
1. Responsabilità
1 Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.
2 Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 19022 concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
- [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
- RS 734.0
- Abrogato dall’all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2. Assicurazione
1 L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.
2 L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
3 L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.
VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali
1. Multa disciplinare e ritiro della concessione
2 In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.
- Abrogato dall’art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 347; BBl 1956 I 213 ediz. ted.; FF 1956 I 205 ediz. franc).
2. Delitti e contravvenzioni
1 Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.
2 Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.3
- [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
- RS 742.101
- Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
3. Tasse
Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.
- Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
VII. Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie
1 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.
- Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).