Législation

Ordinanza del 4 novembre 2009 sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

OVsor-TPRS 742.147.2In vigoreStato 01.09.20238 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano OVsor-TP, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installa­zioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

Art. 2Scopo della videosorveglianza

1

 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infra­strut­tura.

2

 La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

  1. a.

    proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;

  2. b.

    garantire la sicurezza degli oggetti di valore;

  3. c.

    prevenire i danneggiamenti;

  4. d.

    permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.

Art. 3Impiego

1

 La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale1).

2

 La videosorveglianza dev’essere segnalata.

  1. RS 311.0

Art. 4Elaborazione delle registrazioni

1

 Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

2

 Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.

3

 Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Art. 5Comunicazione di registrazioni

1

 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

  1. a.

    autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;

  2. b.

    autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

2

 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

3

 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

Art. 6Protezione e sicurezza dei dati

1

 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.

2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 202021 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42.2

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 80 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 7Diritto previgente: abrogazione

[RU 2003 4751]

L’ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).