Législation

Ordinanza del DFF del 22 novembre 2016 concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

RS 742.140.01In vigoreStato 01.01.20222 articoli

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  • RU 2018 4053atto di base Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviariain vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF); visto l’articolo 57 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), ordina:

Art. 1Calcolo degli importi e del conferimento1

1

 L’entità degli importi di cui all’articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 1.

2

 L’entità del conferimento di cui all’articolo 57 capoverso 1bis Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 2.

3

 Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).