Législation

Ordinanza del DFF del 30 ottobre 2011 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

RS 741.712In vigoreStato 01.12.20234 articoli

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  • RU 2023 562atto di base Ordinanza del DFF concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionaliin vigore il 01.12.2023
    modificato: art. 1, 2

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 19 della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN), ordina:

Art. 1Compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati

1

 Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 20231 sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti.2

2

 Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.

  1. RS 741.711
  2. Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 562).
  3. RS 641.20

Art. 2Compenso per prestazioni fornite dall’UDSC

1

 Il compenso per prestazioni fornite dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 ammonta al 2,5 per cento delle entrate provenienti dalla vendita di tutti i contrassegni (entrate lorde).

2

 All’UDSC spetta inoltre un compenso per i costi che gli derivano se i seguenti compiti sono delegati a terzi in virtù dell’articolo 18 capoversi 3 e 4 LUSN:

  1. a.

    il controllo;

  2. b.

    la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo al confine.2

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 562).

Art. 3Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 novembre 19941 disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale è abrogata.

  1. [RU 1994 3009, 2000 2743]

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).