Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 19 della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN), ordina:
Art. 1Compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati
1 Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 20231 sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti.2
2 Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.
- RS 741.711
- Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 562).
- RS 641.20
Art. 2Compenso per prestazioni fornite dall’UDSC
1 Il compenso per prestazioni fornite dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 ammonta al 2,5 per cento delle entrate provenienti dalla vendita di tutti i contrassegni (entrate lorde).
2 All’UDSC spetta inoltre un compenso per i costi che gli derivano se i seguenti compiti sono delegati a terzi in virtù dell’articolo 18 capoversi 3 e 4 LUSN:
- a.
- b.
la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo al confine.2
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 562).
Art. 3Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 novembre 19941 disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale è abrogata.
- [RU 1994 3009, 2000 2743]
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.