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Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut)

OAutRS 741.521In vigoreStato 01.07.202230 articoli

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  • RU 2021 893in vigore il 01.03.2022
    modificato: art. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 26, 27a · introdotto: art. 9 · abrogato: art. 24, 27
  • RU 2008 5571in vigore il 01.09.2009
    modificato: art. 9, 23 · introdotto: art. 11, 14bis, 27a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–5
  2. Sezione 2: Certificati di capacità6–9
  3. Sezione 3: Esami10–15
  4. Sezione 4: Formazione periodica16–20
  5. Sezione 5: Centri di formazione periodica21–24
  6. Sezione 6: Disposizione penale25
  7. Sezione 7: Disposizioni finali26–28

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 25 capoverso 2 lettere b e d, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e merci su strada, la loro formazione periodica nonché le esigenze poste ai centri di formazione periodica.

Art. 2Requisiti per l’ammissione

1

 Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli della categoria D o della sottocategoria D1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di persone.

2

 Chi vuole eseguire trasporti di merci con autoveicoli della categoria C o della sottocategoria C1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di merci.

3

 Per lavorare in un’impresa stabilita in Svizzera, i conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio necessitano di un certificato di capacità svizzero.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 3Eccezioni

Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore:

  1. a.

    utilizzati per trasporti non commerciali di persone o di merci; è considerato non commerciale qualsiasi trasporto su strada:

    1. 1.

      per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta,

    2. 2.

      che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per terzi, e

    3. 3.

      che non sia in relazione con un’attività professionale o commerciale;

  2. b.

    la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

  3. c.

    utilizzati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dall’Amministrazione delle dogane, dalla protezione civile, dai servizi di trasporto sanitario oppure su loro mandato;

  4. d.

    con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento;

  5. dbis.

    che, nuovi o trasformati, non sono ancora in circolazione;

  6. e.

    impiegati in situazioni d’emergenza, per operazioni di salvataggio o per trasporti non commerciali di cui alla lettera a destinati all’aiuto umanitario;

  7. f.

    utilizzati durante corse di scuola guida o d’esame per il trasporto commerciale di merci, a condizione che l’accompagnatore possieda un certificato di capacità o un’abilitazione a maestro conducente validi della rispettiva categoria;

  8. fbis.

    utilizzati per recarsi all’esame ufficiale del veicolo o nell’ambito di tale esame per il trasporto commerciale di persone o di merci;

  9. g.

    adibiti al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale;

  10. h.

    assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa e autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità;

  11. i.

    utilizzati da aziende agricole o forestali o da aziende loro equiparate ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale (ONC) per il trasporto di merci, a condizione che:

    1. 1.

      si tratti di un trasporto in relazione con l’esercizio dell’azienda secondo l’articolo 87 capoversi 1 e 2 ONC,

    2. 2.

      il trasporto sia effettuato entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale, e

    3. 3.

      in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale del conducente.

  1. RS 741.11

Art. 4Corse durante la formazione professionale

1

 Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una formazione professionale le competenze operative, le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato. Le persone che frequentano la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» possono effettuare trasporti di merci durante l’intero periodo di formazione senza essere titolari del certificato di capacità.1

2

 I programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere approvati dal Cantone di stanza.

3

 Durante le corse devono portare con sé:

  1. a.

    i conducenti che frequentano la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», una copia del contratto di tirocinio;

  2. b.

    i conducenti che seguono un programma di cui al capoverso 2, un’attestazione del centro di formazione. 2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 5Conducenti di veicoli provenienti dall’Unione europea e dall’Associazione europea di libero scambio1

Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 12 gen. 2023. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva (UE) 2022/2561:

  1. a.

    i conducenti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio;

  2. b.

    i conducenti impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’Associazione europea di libero scambio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Sezione 2: Certificati di capacità

Art. 6Condizioni

1

 Il certificato di capacità per il trasporto di persone è rilasciato ai titolari di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 che abbiano superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15.

2

 Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:

  1. a.

    possiedono l’attestato federale di capacità per «conducente di autocarri» o per «autista di veicoli pesanti AFC»; o

  2. b.

    possiedono la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 e hanno superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15.

3

 Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di persone, una volta superato l’esame di conducente per la categoria D, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria.

4

 Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria C1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di merci, una volta superato l’esame di conducente per la categoria C, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria.

Art. 7Conducenti di veicoli provenienti dall’estero1

1

 Ai conducenti provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se:

  1. a.

    un’autorizzazione corrispondente è iscritta nella licenza di condurre straniera oppure è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l’allegato II della direttiva (UE) 2022/25612; oppure

  2. b.

    sono titolari di un attestato nazionale che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente.

2

 Ai conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. Cfr. nota all’art. 5.

Art. 8Autorità competente

I certificati di capacità sono rilasciati:

  1. a.

    dal Cantone di domicilio;

  2. b.

    per le persone con domicilio all’estero, dal Cantone in cui è stabilita l’impresa che le impiega.

Art. 9Durata di validità e rilascio

1

 Il certificato di capacità è valido cinque anni.

2

 È prorogato ogni volta di cinque anni se il titolare comprova la frequenza del corso di formazione periodica giusta gli articoli 16–20.

2bis

 Le persone che sono già in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci e ottengono l’altra categoria attraverso un esame ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 o 2 ricevono un nuovo certificato per entrambe le categorie. Quest’ultimo è valido per cinque anni dalla data dell’esame per il conseguimento della seconda categoria. I corsi di formazione periodica frequentati prima di tale data non possono essere computati in questo periodo di formazione.1

3

 Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di:

  1. a.

    iscrizione a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell’O del 27 ott. 19762 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC); oppure

  2. b.

    emissione di una carta separata secondo il modello della carta di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2022/25613.4

4

 Le indicazioni sulla carta separata devono corrispondere a quelle iscritte nella licenza di condurre in base alla quale la carta è rilasciata. In caso di sostituzione della licenza di condurre va richiesta una nuova carta.5

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. RS 741.51
  3. Cfr. nota all’art. 5.
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571).

Sezione 3: Esami

Art. 10In generale1

All’esame teorico e all’esame pratico i candidati devono comprovare di possedere le competenze operative, le conoscenze e le attitudini di base secondo l’allegato necessarie per il trasporto di persone e merci.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 893).

Art. 11Ammissione all’esame

1

 È ammesso all’esame teorico chi possiede la licenza per allievo conducente della rispettiva categoria o sottocategoria. I titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che desiderano ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone sono ammessi all’esame teorico se hanno raggiunto l’età minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC1).

2

 È ammesso alla parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è retta dall’allegato 12 numero I OAC.

3

 È ammesso all’esame combinato (art. 14bis) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera a e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è disciplinata nell’allegato 12 numero I OAC.2

  1. RS 741.51
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571).

Art. 12Esame teorico

1

 L’esame teorico comprende:

  1. a.

    domande a scelta multipla, domande a risposta diretta oppure una combinazione di entrambe; e

  2. b.

    l’analisi di casi concreti.

2

 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone o al certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per tutte le categorie e sottocategorie, eccezion fatta per il numero 2.113.1

3

 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone devono inoltre rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la categoria D e la sottocategoria D1.

4

 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di merci devono inoltre rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la categoria C e la sottocategoria C1.

5

 L’esame teorico dura almeno quattro ore. L’esame teorico complementare per l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 è considerato parte integrante dell’esame teorico; la sua durata va computata nelle quattro ore.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 13Esonero da talune parti dell’esame

1

 I titolari del certificato di capacità per il trasporto di persone che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 4.

2

 I titolari del certificato di capacità per il trasporto di merci che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 3.

3

 I titolari di un certificato di capacità giusta la sezione 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada sono esonerati dalle parti dell’esame per cui sono già qualificati.

  1. RS 744.103

Art. 14Esame pratico

1

 L’esame pratico consiste in una parte generale e in una corsa d’esame.

2

 La parte generale deve essere svolta da tutti i candidati a un certificato di capacità. Deve estendersi perlomeno ai numeri 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 e 2.315 dell’allegato e durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo della categoria o della sottocategoria con cui saranno effettuati i trasporti di persone o di merci.1

3

 La corsa d’esame deve essere effettuata dai titolari della licenza di condurre della sottocategoria C1 o D1. Durante la corsa d’esame si determina se sono idonei a una guida sicura e rispettosa degli altri utenti, efficiente dal profilo energetico e rispettosa dell’ambiente. La corsa d’esame deve durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo a motore che adempia le esigenze di un veicolo per l’esame della sottocategoria corrispondente (all. 12 n. V OAC2).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. RS 741.51

Art. 14bisEsame combinato1

La parte dell’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera b e la parte generale dell’esame pratico giusta l’articolo 14 capoverso 2 possono essere combinate in un solo esame.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571).

Art. 15Ripetizione

1

 Chi non supera l’esame teorico o la parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) può ripetere un numero illimitato di volte le parti non superate.1

2

 La ripetizione della corsa d’esame (art. 14 cpv. 3) è retta dall’articolo 23 OAC2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. RS 741.51

Sezione 4: Formazione periodica

Art. 16Obbligo della formazione periodica

1

 Chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto.

2

 Se la formazione periodica non ha potuto essere seguita in tempo utile, l’autorità può, su richiesta, prorogare per un mese al massimo il certificato di capacità mediante autorizzazione scritta.

3

 La proroga di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di un certificato di capacità per il trasporto di merci la cui validità sia scaduta deve essere iscritta se il suo titolare ha seguito una formazione periodica completa. I corsi di formazione periodica frequentati nei cinque anni precedenti vanno computati nelle 35 ore.

Art. 17Obiettivo e svolgimento1

1

 La formazione periodica ha lo scopo di mantenere aggiornate le conoscenze e le attitudini di cui al numero 2 dell’allegato necessarie per effettuare il trasporto di persone o di merci e di perfezionare in tal modo le competenze operative di cui al numero 1 dell’allegato.

2

 Lo svolgimento della formazione periodica è disciplinato nel numero 3 dell’allegato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 18Durata e struttura1

1

 Chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, comprovare la frequenza di 35 ore di formazione periodica.

2

 La formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi singoli. Un corso singolo deve durare almeno sette ore, escluse le pause. Può essere articolato su due giornate consecutive.2

3

 In un corso singolo di sette ore, possono essere impartite sotto forma di modulo
e-learning al massimo tre ore. Un corso singolo comprendente un modulo e-learning può essere suddiviso in due giornate. Tra il modulo e-learning e le lezioni in presenza possono trascorrere al massimo cinque giorni.3

4

 Lo svolgimento di corsi singoli comprendenti un modulo e-learning è disciplinato nel numero 4 dell’allegato.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 893).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 893).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 893).

Art. 19Attestato di partecipazione al corso

I centri di formazione periodica devono rilasciare un attestato di partecipazione al corso.

Art. 20Formazione periodica seguita all’estero

Gli attestati esteri sulla frequenza di una formazione periodica sono riconosciuti come equivalenti se:

  1. a.

    la formazione periodica è stata totalmente o parzialmente seguita durante il periodo di impiego in un’impresa stabilita all’estero; e

  2. b.

    l’organizzatore di corsi è autorizzato a impartire la formazione periodica in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio giusta l’allegato I sezione 5 della direttiva (UE) 2022/25611.

  1. Cfr. nota all’art. 5.

Sezione 5: Centri di formazione periodica

Art. 21Riconoscimento

1

 I centri di formazione periodica devono essere riconosciuti dal Cantone in cui hanno sede.

2

 Il riconoscimento è rilasciato se:

  1. a.

    la direzione garantisce un’amministrazione irreprensibile del centro di formazione periodica e una sorveglianza qualificata dell’insegnamento;

  2. b.

    il centro di formazione periodica dispone di un numero di docenti sufficiente giusta l’articolo 23;

  3. c.

    il centro è dotato di un locale adatto e di materiale confacente nonché, se offre corsi di formazione periodica pratica, di veicoli adatti;

  4. d.

    è previsto un programma di formazione periodica che precisa i temi conformemente all’allegato e definisce il piano d’esecuzione e i metodi d’insegna­mento; e

  5. e.

    è gestito un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione periodica.

Art. 22Revoca del riconoscimento

Il Cantone in cui ha sede il centro di formazione periodica revoca il riconoscimento se le condizioni non sono più soddisfatte o se il centro di formazione periodica non ha tenuto corsi di formazione periodica da oltre due anni.

Art. 23Autorizzazione all’insegnamento

1

 Chi vuole lavorare come docente in un centro di formazione periodica necessita di un’autorizzazione all’insegnamento.

2

 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio del richiedente; è valida per tutta la Svizzera.

3

 Chi vuole ottenere un’autorizzazione deve aver compiuto 25 anni e presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curriculum vitae, informazioni sull’attività precedente e certificati professionali.

4

 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

  1. a.

    comprova di possedere le necessarie conoscenze specialistiche e sufficienti attitudini didattico-pedagogiche;

  2. b.

    per almeno tre anni ha esercitato una professione che lo rende idoneo a insegnare le necessarie conoscenze e attitudini;

  3. c.

    ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione.

5

 Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica, deve inoltre essere titolare di un’abilitazione a maestro conducente che lo autorizza all’insegnamento della guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E, oppure deve possedere il permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC1 o comprovare la frequenza di un corso equivalente.2

6

 L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 4 lettere a e c o al capoverso 5.

  1. RS 741.51
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571).

Art. 241

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Sezione 6: Disposizione penale

Art. 25

Chi effettua trasporti di persone o di merci senza il necessario certificato di capacità è punito con la multa.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26Esecuzione

1

 I Cantoni:

  1. a.

    eseguono gli esami per il conseguimento dei certificati di capacità;

  2. b.

    rilasciano e prorogano i certificati di capacità;

  3. c.

    decidono circa il riconoscimento dei centri di formazione periodica;

  4. d.

    rilasciano le autorizzazioni all’insegnamento nei centri di formazione periodica;

  5. e.

    sorvegliano lo svolgimento dei corsi di formazione periodica;

  6. f.

    approvano i programmi di formazione parallela all’esercizio della professione non ancora riconosciuti a livello federale;

  7. g.

    decidono circa il riconoscimento della formazione periodica seguita all’estero;

  8. h.

    possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.

2

 Possono delegare a terzi l’adempimento di questi compiti.

3

 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Per evitare casi di rigore può autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 893; 2022 256).

Art. 271

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 27aDisposizioni transitorie concernenti la modifica del 22 ottobre 20081

1

 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009 e comprovano di aver frequentato la formazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di merci con una validità di cinque anni.2

2

 ...3

3

 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2008 e comprovano di aver frequentato la formazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di persone con una validità di cinque anni.4

4

 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, è rilasciato un certificato di capacità per il trasporto di persone senza che debbano sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni.

5

 ...5

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571, 2009 723).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  3. Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
  5. Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).

Art. 28Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2

 Gli articoli 2–20, 24, 25, 26 capoverso 1 lettere a, b, e nonché g, come pure l’articolo 27 entrano in vigore il 1° settembre 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).