Législation

Ordinanza del DATEC del 28 settembre 2001 concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro

RS 741.213.3In vigoreStato 01.10.20269 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 439atto di base Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontroin vigore il 01.10.2026
    introdotto: art. 1a
  • RU 2022 499atto di base Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontroin vigore il 01.01.2023
    abrogato: art. 3, 6
  • RU 2020 2163atto di base Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontroin vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 4

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale4–5
  3. Sezione 3…6
  4. Sezione 4Disposizioni finali7–8

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).

Art. 1aEsclusione dal campo d’applicazione1

La presente ordinanza non si applica alle strade orientate al traffico né a loro tratti integrati in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h secondo l’articolo 2a capoverso 6 OSStr.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 12 ago. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 439).

Art. 2Principio

In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime consentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.

Art. 31

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 24 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 499).

Sezione 2 Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale

Art. 4Misure di diritto della circolazione

1

 Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:

  1. a.

    lo richiede la sicurezza stradale; o

  2. b.

    la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.1

2

 L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2163).

Art. 5Configurazione dello spazio stradale

1

 I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta.

2

 Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali conformi alle pertinenti norme tecniche.

3

 Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traffico.

Sezione 3 …

Art. 61

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 24 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 499).

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 7Abrogazione di istruzioni

Le istruzioni del 1° maggio 19841 concernenti le strade residenziali e le istruzioni del 3 aprile 19892 concernenti la segnaletica per zone delle regolamentazioni del traffico sono abrogate.

  1. Non pubblicate nella RU.
  2. Non pubblicate nella RU.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).