Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr), ordina:
La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).
La presente ordinanza non si applica alle strade orientate al traffico né a loro tratti integrati in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h secondo l’articolo 2a capoverso 6 OSStr.
In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime consentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.
Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:
lo richiede la sicurezza stradale; o
la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.1
L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.
I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta.
Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali conformi alle pertinenti norme tecniche.
Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traffico.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).