Législation

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

RS 734.2 · 86 articoli

Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (86 articoli)

Art. 1, Campo di validità

1 La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte. 2 Le disposizioni relative alla costruzione si applicano anche agli impianti esistenti quando:…

Art. 2, Altre prescrizioni

Laddove la presente ordinanza non dispone altrimenti, trovano applicazione: a. l’ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente debole; b. l’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEI…

Art. 3, Definizioni

Le definizioni contenute nella presente ordinanza significano: 1. Conduttore di terra: 2. Corridoio di montaggio: 3. Cortocircuito: 4. Cortocircuito verso terra: 5. Esercente dell’impianto: 6. Impianto a bassa tensione: 7…

Art. 4, Sicurezza

1 Gli impianti a corrente forte ed i dispositivi elettrici ad essi raccordati devono essere costruiti, modificati, mantenuti e controllati secondo le prescrizioni della presente ordinanza e secondo le regole riconosciute de…

Art. 5, Protezione dalle perturbazioni

1 In quanto non ne risultino dispendi straordinari, gli impianti a corrente forte ed i dispositivi elettrici ad essi raccordati non devono perturbare in maniera inammissibile, in qualsiasi condizione d’…

Art. 6, Protezione dagli incendi

1 Gli impianti a corrente forte devono essere costruiti, modificati, gestiti e mantenuti in modo che: a. venga ridotto in larga misura il rischio di incendi e di esplosioni; b. si possano escludere in larga m…

Art. 7, Protezione del paesaggio e dell’ambiente

1 La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a corrente forte devono tener conto delle prescrizioni determinanti relative alla protezione della natura, del…

Art. 8, Segnali di sicurezza

SN 0055000 Tutti gli accessi, i recinti, le porte e dispositivi analoghi degli impianti a corrente forte devono essere dotati di segnali d’avvertimento indelebili, se del caso con testo aggiuntivo, aventi lo scop…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).