Législation

Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

OFDSRS 732.17In vigoreStato 07.11.202453 articoli

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  • RU 2021 821in vigore il 01.01.2022
    introdotto: art. 4, 19, 20a, 20b, 21d, 22a, 23a · modificato: art. 8, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23
  • RU 2019 4213in vigore il 01.01.2020
    introdotto: art. 4, 14a, 14b, 15 · modificato: art. 8, 8a, 9c, 13a, 14, 27 · abrogato: art. 9a
  • RU 2015 4043in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 3, 4, 9, 29 · introdotto: art. 4a, 29a, 33b
  • RU 2014 2231in vigore il 01.01.2015
    modificato: art. 7, 9, 18 · introdotto: art. 9a, 9b, 9c, 21a, 33a · abrogato: art. 13, 32

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Sede1
  2. Sezione 2Costi2–5
  3. Sezione 3Obbligo di contribuire e importo dei contributi6–12
  4. Sezione 4Pretese13–14b
  5. Sezione 5Politica d’investimento15–16
  6. Sezione 6Valuta e contabilità17–18
  7. Sezione 7Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari19
  8. Sezione 8Organizzazione20–28
  9. Sezione 9Vigilanza e rimedi giuridici29–31
  10. Sezione 10Disposizioni finali32–34

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu), ordina:

Sezione 1 Sede

Art. 1

Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2 Costi

Art. 2Costi di disattivazione

1

 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.

2

 I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:

  1. a.

    di preparazione tecnica della disattivazione;

  2. b.

    di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell’impianto;

  3. c.

    di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;

  4. d.

    di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione;

  5. e.

    di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi;

  6. f.

    di decontaminazione del territorio;

  7. g.

    di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza;

  8. h.

    per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;

  9. i.

    di autorizzazione e vigilanza delle autorità;

  10. j.

    di assicurazione;

  11. k.

    amministrativi.

Art. 3Costi di smaltimento

1

 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare.1

2

 I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

  1. a.

    di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio;

  2. b.

    di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi combustibili

    esausti;

  3. c.

    per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;

  4. d.

    di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;

  5. e.

    per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;

  6. f.

    di autorizzazione e vigilanza delle autorità;

  7. g.

    di assicurazione;

  8. h.

    amministrativi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).

Art. 4Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento1

1

 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio.

2

 I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

2bis

 Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.2

3

 Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d’esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d’esercizio.

4

 Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.3

4bis

 Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all’attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.4

4ter

 La Commissione richiede al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.5

5

 Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 4aNuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento1

1

 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all’articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

2

 La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).

Art. 5Costi amministrativi dei Fondi

1

 Per costi amministrativi si intendono in particolare:

  1. a.

    le diarie e le indennità per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;

  2. b.

    le spese per l’Ufficio e il Servizio di revisione;

  3. c.

    le indennità corrisposte agli specialisti;

  4. d.

    le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento;

  5. e.

    altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l’adempimento dei suoi compiti;

  6. f.

    le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.

  7. g.

    i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.

2

 I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3 Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6Obbligo di contribuire

1

 I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:

  1. a.

    che producono essenzialmente energia utile;

  2. b.

    che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

2

 I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

3

 Sono esentati dall’obbligo di contribuire per i loro impianti nucleari:

  1. a.

    gli istituti del settore dei politecnici federali;

  2. b.

    le università cantonali.1

  1. La mod. del 7 nov. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 617).

Art. 7Durata dell’obbligo di contribuire1

1

 L’obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l’impianto nucleare è messo in servizio.

2

 Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell’impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Art. 8Periodo determinante per il versamento dei contributi1

1

 I contributi devono essere versati nel corso della durata d’esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l’obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.

2

 Per messa fuori servizio definitiva si intende:

  1. a.

    nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo;

  2. b.

    nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio.

3

I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell’IFSN concernente la prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell’ordinanza del 10 dicembre 20042 sull’energia nucleare.3

4

 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
  2. RS 732.11
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 8aCalcolo e determinazione dei contributi1

1

 I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.

2

 L’importo dei contributi è determinato in base:

  1. a.

    al patrimonio dei Fondi;

  2. b.

    ai costi di disattivazione e di smaltimento stabiliti;

  3. c.

    ai costi amministrativi dei Fondi;

  4. d.

    al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

3

 Per il calcolo deve essere utilizzato un modello attuariale; il calcolo è eseguito per ogni singolo impianto.

4

 Il reddito del capitale e il tasso di rincaro sono fissati nell’allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 9Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva1

1

 All’inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati.

2

 La Commissione effettua una tassazione intermedia se:

  1. a.

    da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all’ultimo studio sui costi;

  2. b.

    a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive;

  3. c.

    le basi di calcolo di cui all’articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.2

2bis

 Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all’allegato 2.3

3

 In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.4

4

 I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.

5

 La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.

6

 I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Art. 9aTassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva1

1

 Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione.

2

 ...2

3

 Se sulla base di una tassazione o di una tassazione intermedia devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.3

4

 La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.

5

 Per il resto, si applica per analogia l’articolo 9.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 9bConteggio al termine dell’obbligo di contribuire1

1

 Al termine dell’obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a versare contributi.

2

 Se al termine dell’obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi vanno versati entro cinque anni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Art. 9cMessa fuori servizio definitiva anticipata1

1

 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d’esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d’esercizio di 50 anni.2

2

 Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 10Forma dei contributi

Con l’approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti:

  1. a.

    sotto forma di titoli;

  2. b.

    fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.

Art. 11Contratti di assicurazione e garanzie

1

 I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:

  1. a.

    garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne;

  2. b.

    il diritto dei Fondi nei confronti dell’assicuratore o del garante non si estin-gue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso l’assicuratore o il garante;

  3. c.

    l’assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;

  4. d.

    l’assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall’articolo 6 della legge federale del 2 aprile 19081 sul contratto d’assicurazione.

2

 Non sono riconosciuti in particolare:

  1. a.

    i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

  2. b.

    i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

  3. c.

    le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.

3

 Se l’assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

4

 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

  1. RS 221.229.1

Art. 12Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie

La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4 Pretese

Art. 13Capitale accumulato

1

 Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:

  1. a.

    ai depositi effettuati per il corrispondente impianto;

  2. b.

    alla partecipazione agli utili;

  3. c.

    al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

2

 Sono dedotti dal capitale accumulato:

  1. a.

    i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell’impianto in questione;

  2. b.

    la quota di costi amministrativi corrispondente all’impianto in questione.

3

 La partecipazione agli utili comprende gli interessi, i dividendi e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio dei Fondi. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

4

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Art. 13aRimborso1

Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l’articolo 78 capoverso 2 LENu.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 14Quadro finanziario1

1

 La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all’articolo 9 capoverso 1. A tale scopo si basa:

  1. a.

    sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili che ha fissato;

  2. b.

    sullo studio sui costi.

2

 In casi eccezionali la Commissione può adeguare il quadro finanziario precedentemente stabilito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 14aDomanda di versamento delle risorse dei Fondi1

1

 I proprietari chiedono alla Commissione il versamento delle risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono sostenere costi di disattivazione e di smaltimento, presentando annualmente un piano dei costi.

2

 La Commissione approva il piano dei costi e versa ratealmente ai proprietari l’80 per cento dei versamenti autorizzati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 14bProcedura per il versamento delle risorse dei Fondi1

1

 I proprietari allestiscono, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.

2

 La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.

3

 Le risorse dei Fondi sono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.

4

 Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o se compensarlo nell’ambito dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

5

 La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Sezione 5 Politica d’investimento

Art. 15Collocamento degli averi e contabilità

1

 Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

1bis

 I due Fondi possono essere gestiti congiuntamente.1

2

 Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 16Restrizioni all’investimento

1

 Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:

  1. a.

    imprese tenute a versare i contributi;

  2. b.

    imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un’impresa tenuta a versare i contributi;

  3. c.

    imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica pro-dotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono succes-sivamente corrente elettrica.

2

 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6 Valuta e contabilità

Art. 17Valuta

I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.

Art. 18Contabilità

1

 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

2

 La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 (CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957–962a CO). Gli articoli 961–961d CO non sono applicabili.2 I rendiconti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.3

3

 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

4

 ...4

  1. RS 220
  2. Correzione del 12 ago. 2014 (RU 2014 2487).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Sezione 7 Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari

Art. 19

1

 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari.

1bis

 Essi calcolano il piano di accantonamento utilizzando per analogia il modello attuariale per il calcolo dei contributi, tenendo conto dei parametri di cui all’allegato 1.1

2

 Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto dei piani di accantonamento e l’utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Sezione 8 Organizzazione

Art. 20Organi1

Gli organi dei Fondi sono:

  1. a.

    la Commissione;

  2. b.

    il comitato della Commissione;

  3. c.

    il comitato per gli investimenti;

  4. d.

    il comitato per il controllo dei costi;

  5. e.

    l’Ufficio;

  6. f.

    il Servizio di revisione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 20aNomina e durata del mandato1

1

 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale.

2

 I membri dei comitati e l’Ufficio sono nominati dalla Commissione.

3

 La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4

 Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell’Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.

5

 Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 20bRappresentanza in seno alla Commissione e ai comitati1

1

 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi nella Commissione e in ciascuno dei comitati.

2

 I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno partecipato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.

3

 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche in seno alla Commissione e ai comitati si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA2. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni di qualifiche.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 21Dimensioni e composizione della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati1

1

 La Commissione si compone di dieci membri al massimo.

2

 Il comitato della Commissione si compone di quattro membri ed è formato:

  1. a.

    dal presidente della Commissione;

  2. b.

    da un membro della Commissione proposto dai proprietari; e

  3. c.

    dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi.

3

 Il comitato per gli investimenti e il comitato per il controllo dei costi si compongono ciascuno di 8–12 membri. Entrambi i comitati sono composti da membri della Commissione e altri specialisti nominati dalla Commissione.

4

 La presidenza e la vicepresidenza della Commissione, nonché la presidenza del comitato della Commissione e dei comitati, sono esercitate da membri indipendenti della Commissione (art. 21a cpv. 1).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 21aIndipendenza1

1

 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che non rappresentano i proprietari (membri indipendenti) non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da mettere in dubbio la loro imparzialità.2

2

 Se intende intraprendere un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 21bSegreto1

1

 Le deliberazioni della Commissione, del comitato della Commissione, dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro si svolgono a porte chiuse.

2

 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni vigenti concernenti il segreto d’ufficio e l’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

3

 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale2.

4

 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri uscenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 4043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  2. RS 311.0

Art. 21cIndennizzo1

1

 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8l–8t OLOGA2 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è stabilito dal DATEC.

2

 Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.

3

 Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 4043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 21dMotivi di ricusazione1

1

 In caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona, ai propri datori di lavoro o mandanti, i membri indipendenti della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si ricusano.

2

 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che rappresentano i proprietari si ricusano in caso di conflitti d’interesse:

  1. a.

    in occasione di controversie legali in cui sono coinvolti i proprietari rappresentati e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento; o

  2. b.

    in relazione alla propria persona.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 22Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro1

1

 La Commissione può istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro composti di membri della Commissione, membri dei comitati e specialisti esterni.

2

 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi in ciascun gruppo di specialisti e gruppo di lavoro.

3

 I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro sono presieduti ciascuno da un membro indipendente della Commissione.

4

 I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro elaborano basi decisionali per la Commissione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 22aMandato in comune1

Nello svolgimento delle proprie attività i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si adoperano per garantire un finanziamento sufficiente del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 23Compiti della Commissione1

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi;

  2. abis.

    dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;

  3. ater.

    stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;

  4. b.

    stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento;

  5. c.

    stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;

  6. d.

    decide sull’accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie;

  7. e.

    fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;

  8. f.

    consente la concessione di anticipi fra i Fondi;

  9. g.

    sottopone al DATEC2, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;

  10. h.

    constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;

  11. i.

    approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari;

  12. j.

    esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi;

  13. k.

    autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;

  14. l.

    fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;

  15. m.

    investe gli averi dei Fondi;

  16. n.

    emana le direttive relative agli investimenti;

  17. o.

    nomina l’Ufficio;

  18. p.

    sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;

  19. q.

    nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;

  20. qbis.

    nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b);

  21. qter.

    coinvolge specialisti all’occorrenza;

  22. r.

    vigila sull’operato dell’Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo;

  23. s.

    fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza;

  24. t.

    allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
  2. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 23aCompiti del comitato della Commissione e dei comitati1

1

 Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione.

2

 Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni.

3

 Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull’amministrazione del patrimonio e l’elaborazione e attuazione della strategia d’investimento.

4

 Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l’allestimento dello studio sui costi e la sua verifica.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

Art. 24Firma

1

 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione.

2

 La Commissione può autorizzare altre persone a firmare.

Art. 25Sedute, quorum, voto

1

 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

2

 La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

3

 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.

4

 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.

Art. 26Ufficio

1

 L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;

  2. b.

    prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;

  3. c.

    redige i verbali.

2

 La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.

Art. 27Servizio di revisione1

1

 Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima.

2

 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale.

3

 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).

Art. 28Costi

Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell’Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.

Sezione 9 Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29Vigilanza1

I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).

Art. 29aCompetenze1

1

 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:

  1. a.

    nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente;

  2. b.

    nomina il Servizio di revisione;

  3. c.

    approva i rapporti annuali;

  4. d.

    dà lo scarico alla Commissione;

  5. e.

    se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.

2

 Il DATEC ha le seguenti competenze:

  1. a.

    emana un regolamento sull’organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni;

  2. b. e c.

    ...

  3. d.

    su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all’articolo 23 lettera qbis.

3

 L’UFE è competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).

Art. 30Rendiconto

La Commissione presenta i rapporti annuali per ogni Fondo al DATEC, a destinazione del Consiglio federale, e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi. Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.

Art. 31Rimedi giuridici

La procedura per l’emanazione e l’impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 33Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

  1. 1.

    ordinanza del 5 dicembre 19831 concernente il Fondo di spegnimento;

  2. 2.

    ordinanza del 6 marzo 20002 sul Fondo di smaltimento.

  3. 3.

    regolamento del DATEC del 21 febbraio 19853 concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari;

  4. 4.

    regolamento del DATEC del 15 ottobre 20014 concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.

  1. [RU 1983 1871; 1996 2782; 2001 78; 2006 4705 n. II 59]
  2. [RU 2000 1027; 2006 4705 n. II 60]
  3. [RU 1985 327; 1994 1757; 1996 3433; 2004 643]
  4. [RU 2002 66; 2004 645]

Art. 33aDisposizione transitoria della modifica del 25 giugno 20141

Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all’articolo 9 capoverso 1 viene mantenuto dopo l’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Art. 33bModifica di altri atti normativi1

...2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
  2. La mod. può essere consultata alla RU 2015 4043.

Art. 34Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Allegati

  • Reddito del capitale e tasso di rincaro
  • Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 07.11.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).