Législation

Ordinanza del DATEC del 2 luglio 2025 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)

OEE-AATRS 730.022.2Stato 01.01.20268 articoli

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica, ordina:

Art. 1Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica

Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)

A

≤ 3,23

B

> 3,23 fino a ≤ 4,03

C

> 4,03 fino a ≤ 4,84

D

> 4,84 fino a ≤ 5,65

E

> 5,65 fino a ≤ 6,46

F

> 6,46 fino a ≤ 7,26

G

> 7,26

  1. RS 741.41

Art. 2Media delle emissioni di CO2

Per il 2026 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 111 g/km.

Art. 3Calcolo dell’equivalente benzina1

L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

  1. a.

    diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,14;

  2. b.

    gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,52 l/kg;

  3. c.

    gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,79;

  4. d.

    miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 0,72;

  5. e.

    elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,11 l/kWh;

  6. f.

    idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 3,82 l/kg.

  1. Basi di calcolo conformemente ai fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM; 2024) e alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2021.

Art. 4Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria1

L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

  1. a.

    diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,10;

  2. b.

    gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,11 l/kg;

  3. c.

    gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,78;

  4. d.

    miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 1,68;

  5. e.

    elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,22 l/kWh;

  6. f.

    idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 6,62 l/kg.

  1. Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

Art. 5Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica1

Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO2 per 100 in ciascun caso:

  1. a.

    benzina: consumo di energia in l/100 km × 461 g CO2/l;

  2. b.

    diesel: consumo di energia in l/100 km × 437 g CO2/l;

  3. c.

    gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 527 g CO2/kg;

  4. d.

    gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 355 g CO2/l;

  5. e.

    miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 462 g CO2/l;

  6. f.

    elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 111 g CO2/kWh;

  7. g.

    idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 1078 g CO2/kg.

  1. Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

Art. 6Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

1

 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV1 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica

Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)

A

≤ 4,80

B

> 4,80 fino a ≤ 5,12

C

> 5,12 fino a ≤ 5,56

D

> 5,56 fino a ≤ 6,00

E

> 6,00 fino a ≤ 6,65

F

> 6,65 fino a ≤ 7,52

G

> 7,52

2

 L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:

  1. a.

    un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);

  2. b.

    l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.

3

 Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

  1. RS 741.41

Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20241 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.

  1. [RU 2024 350]

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).