Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica, ordina:
Art. 1Limiti delle categorie di efficienza energetica
Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:
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Categoria di efficienza energetica
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Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
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A
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≤ 3,23
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B
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> 3,23 fino a ≤ 4,03
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C
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> 4,03 fino a ≤ 4,84
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D
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> 4,84 fino a ≤ 5,65
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E
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> 5,65 fino a ≤ 6,46
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F
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> 6,46 fino a ≤ 7,26
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G
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> 7,26
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- RS 741.41
Art. 2Media delle emissioni di CO2
Per il 2026 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 111 g/km.
Art. 3Calcolo dell’equivalente benzina1
L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
- a.
diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,14;
- b.
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,52 l/kg;
- c.
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,79;
- d.
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 0,72;
- e.
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,11 l/kWh;
- f.
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 3,82 l/kg.
- Basi di calcolo conformemente ai fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM; 2024) e alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2021.
Art. 4Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria1
L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
- a.
diesel: consumo di energia in l/100 km × 1,10;
- b.
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 1,11 l/kg;
- c.
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 0,78;
- d.
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 1,68;
- e.
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,22 l/kWh;
- f.
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 6,62 l/kg.
- Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).
Art. 5Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica1
Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO2 per 100 in ciascun caso:
- a.
benzina: consumo di energia in l/100 km × 461 g CO2/l;
- b.
diesel: consumo di energia in l/100 km × 437 g CO2/l;
- c.
gas naturale: consumo di energia in kg/100 km × 527 g CO2/kg;
- d.
gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia in l/100 km × 355 g CO2/l;
- e.
miscela di carburante E85: consumo di energia in l/100 km × 462 g CO2/l;
- f.
elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 111 g CO2/kWh;
- g.
idrogeno: consumo di energia in kg/100 km × 1078 g CO2/kg.
- Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).
Art. 6Disposizioni speciali per i veicoli NEDC
1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV1 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2026 sono definite come segue:
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Categoria di efficienza energetica
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Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
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A
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≤ 4,80
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B
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> 4,80 fino a ≤ 5,12
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C
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> 5,12 fino a ≤ 5,56
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D
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> 5,56 fino a ≤ 6,00
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E
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> 6,00 fino a ≤ 6,65
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F
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> 6,65 fino a ≤ 7,52
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G
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> 7,52
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2 L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
- a.
un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b.
l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.
3 Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).
- RS 741.41
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20241 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.
- [RU 2024 350]
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.