Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 72 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI), ordina:
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC):
- a.
rilascia, modifica, rinnova e proroga concessioni nell’ambito di competenza della Confederazione e rilascia le relative concessioni complementari;
- b.
emana misure provvisionali per quanto sia competente nel merito;
- c.
nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le centrali idroelettriche di frontiera.
2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti:
- a.
esercitare l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUFI);
- b.
coordinarsi con le autorità estere, in particolare per la conclusione di trattati internazionali nell’ambito di applicazione della legge sulle forze idriche, condurre negoziati con queste autorità e procedere ai lavori necessari a tal fine;
- c.
dirigere tutte le procedure in materia di diritti d’acqua, comprese le procedure di risanamento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI, emanare le necessarie decisioni incidentali e svolgere compiti che precedono e seguono le procedure;
- d.
porre in vigore le concessioni rilasciate dal DATEC;
- e.
autorizzare l’inizio anticipato dei lavori; sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di sussidi;
- f.
decidere in merito alle domande di proroga dei termini relative all’attuazione di prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- g.
effettuare il collaudo degli impianti e delle misure ambientali;
- h.
sorvegliare l’attuazione delle concessioni e delle autorizzazioni nonché il rispetto degli atti normativi e dei trattati internazionali rilevanti; fare eseguire le prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni;
- i.
emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della concessione e delle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- j.
riscuotere le tasse secondo l’articolo 49 capoverso 1 secondo periodo LUFI per il finanziamento dei contributi di compensazione e versarle;
- k.
autorizzare modifiche minori concernenti gli impianti esistenti e le misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC;
- l.
autorizzare l’impiego a titolo sperimentale di apparecchi alternativi per l’utilizzazione delle forze idriche.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103).
Art. 1aPiani ulteriori da trasmettere nella procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione1
Nel caso di progetti di sfruttamento idroelettrico fuori delle zone edificabili che sottostanno alla procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione, la domanda di approvazione della concessione o dei piani deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.
- Introdotto dall’appendice n. 4 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659).
- RS 700.1
Art. 2Termine per la trattazione delle procedure di concessione della Confederazione
1 L’UFE1 verifica entro un mese se i documenti allegati alla domanda sono completi e, se necessario, li fa completare.
2 Se i documenti allegati alla domanda sono completi, l’UFE li espone pubblicamente per consultazione entro un mese. Le opposizioni devono essere trattate, nell’ambito di negoziati, entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione.
3 Il DATEC2 decide entro quattro mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione sul progetto di utilizzazione delle forze idriche.
4 Questi termini possono essere prorogati dall’UFE per ragioni di coordinamento con la procedura di uno Stato vicino interessato o per altre ragioni importanti.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3Agevolazioni per centrali idroelettriche più piccole
1 I Cantoni possono stabilire che i piani di costruzione di centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW non devono essere pubblicati (art. 21 cpv. 2 LUFI), se i piani esposti pubblicamente per consultazione nell’ambito della procedura di concessione sono eseguiti senza subire modifiche.
2 I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10 e 18 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione.2
- RS 711
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103).
Art. 3aObblighi di notifica nella procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione1
1 Nel caso di progetti di sfruttamento idroelettrico che sottostanno alla procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione, il DATEC informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di concessione trasmettendo l’atto di concessione unitamente ai piani richiesti da swisstopo. In caso di modifiche secondarie a impianti esistenti o di misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC, tale obbligo di notifica spetta all’UFE.
2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il concessionario è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:
- a.
- b.
il completamento dei lavori.
3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il concessionario trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 1a approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.
- Introdotto dall’appendice n. 4 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659).
- RS 700
Art. 4Disposizioni finali
1 Il regolamento del 26 dicembre 19171 concernente l’applicazione limitata della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche ai piccoli impianti è abrogato.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
- [CS 4 758; RU 1996 2243 cifra I n. 62]