Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:
- a.
inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
- b.
- c.
erosione e deposito di materiale solido;
- d.
depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
- b.
approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell’attuazione delle misure.
Art. 3Gestione dei pericoli di piena e dei rischi
I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.
Capitolo 2 Acquisizione di dati di base e misure
Art. 4Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:
- a.
effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
- b.
- c.
rileva i dati idrologici di base;
- d.
tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- e.
- f.
2 Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.
Art. 5Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo
1 I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:
- a.
rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- b.
documentano e analizzano gli eventi;
- c.
documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
- d.
tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
- e.
registrano pericoli e rischi;
- f.
allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- g.
allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.
2 Designano le zone di pericolo.
3 Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all’esecuzione.
4 Presentano periodicamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.
5 Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.
Art. 6Misure di pianificazione del territorio
1 I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:
- a.
una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b.
una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.
2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.
Art. 7Misure organizzative
1 I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:
- a.
assicurano che vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
- b.
assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
- c.
allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
- d.
adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione degli eventi di piena.
2 Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.
Art. 8Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione
1 I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.
2 Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.
3 Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.
4 Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.
Art. 9Manutenzione delle acque
I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:
- a.
mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
- b.
ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.
Capitolo 3 Concessione di sussidi federali
Sezione 1 Condizioni
Art. 10Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni
Affinché le condizioni legali per la concessione di indennità di cui all’articolo 6 LSCA siano soddisfatte, le misure devono essere in particolare necessarie per l’interesse pubblico e deve essere garantita la manutenzione ulteriore delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.
Art. 11Indennità per l’acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni
1 L’UFAM accorda ai Cantoni indennità per:
- a.
i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
- b.
gli accertamenti per la limitazione e l’evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c.
l’allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d’intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d’intervento civili;
- d.
la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
- e.
il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
- f.
i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
- g.
i mancati ricavi dovuti all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all’utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
- h.
l’elaborazione di ulteriori dati di base e l’adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l’articolo 3.
2 Non è accordata alcuna indennità per:
- a.
misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- b.
misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c.
l’attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;
- d.
l’esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;
- e.
l’esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d’acqua negli insediamenti per la gestione dell’acqua piovana;
- f.
l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
Art. 12Spese computabili
1 Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
2 Per le indennità di cui all’articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:
- a.
l’elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
- b.
l’esecuzione e l’attuazione;
- c.
l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
- d.
3 Non sono computabili in particolare:
- a.
- b.
le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;
- c.
le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
- d.
le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade;
- e.
i costi per le spese amministrative.
Art. 13Concessione delle indennità
1 Le indennità per l’acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l’UFAM e il Cantone interessato in funzione dell’entità dei dati di base acquisiti.
2 Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L’ammontare delle indennità globali è stabilito tra l’UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:
- a.
- b.
l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
3 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:
- a.
hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
- b.
interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c.
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- d.
richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e.
4 Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:
- a.
il grado di attuazione dei dati di base;
- b.
l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
5 Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:
- a.
la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
- b.
il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
- c.
la visione d’insieme della pianificazione.
Sezione 2 Procedura per la concessione di indennità globali
1 Ogni quattro anni il Cantone inoltra all’UFAM una domanda di indennità globali.
2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- a.
gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b.
i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.
3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.
Art. 15Accordo di programma
1 L’UFAM stipula l’accordo di programma con l’autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell’accordo di programma sono in particolare:
- a.
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
- b.
la prestazione del Cantone;
- c.
i contributi della Confederazione;
- d.
- e.
la restituzione dell’indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.
3 L’accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.
4 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo di programma.
Le indennità globali sono pagate a rate.
Art. 17Rendicontazione e controllo
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
2 L’UFAM controlla a campione:
- a.
l’esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
- b.
l’impiego dei contributi versati.
Art. 18Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- a.
non adempie l’obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
- b.
cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).
- RS 616.1
Sezione 3 Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso
1 Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
2 La domanda contiene i seguenti documenti:
- a.
una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
- b.
il preventivo e la ripartizione delle spese;
- c.
una panoramica dei rischi esistenti, dell’efficacia delle misure su tali rischi nonché dell’evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
- d.
i risultati degli accertamenti relativi all’idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
- e.
l’eventuale rapporto relativo all’impatto sull’ambiente;
- f.
i pareri dei servizi cantonali specializzati;
- g.
l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.
3 L’UFAM può richiedere altri documenti.
Art. 20Concessione e pagamento dei contributi
1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità mediante decisione.
3 Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
- Abrogato dalla cifra I n. 3 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
Art. 21Rendicontazione e controllo
Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 17.
Art. 22Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 Se, nonostante un’intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un’indennità o lo fa solo in modo parziale, l’indennità non viene pagata oppure viene ridotta.
2 Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.
Sezione 4 Procedura per la concessione di aiuti finanziari
1 Il richiedente di cui all’articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all’UFAM.
2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- a.
gli obiettivi da raggiungere;
- b.
le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
- c.
le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l’importo dell’aiuto finanziario richiesto;
- d.
un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.
Art. 24Concessione e determinazione
1 L’UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.
2 L’UFAM fissa l’ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l’adempimento dei compiti, della sua valutazione dell’efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.
3 Può accordare l’aiuto finanziario in base all’onere o in modo forfettario.
4 Determina l’aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.
Capitolo 4 Vigilanza della Confederazione
Art. 25Parere relativo a misure di protezione contro le piene
1 I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all’UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.
2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:
- a.
riguardano le acque sui confini nazionali;
- b.
hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c.
richiedono un esame dell’impatto sull’ambiente; oppure
- d.
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.
3 Il parere dell’UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull’ammontare approssimativo di un’indennità per la misura.
Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all’UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a–f.
Art. 27Parere in merito ad altre misure
I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell’UFAM prima di prendere una decisione.
Art. 28Aiuti all’esecuzione
L’UFAM elabora aiuti all’esecuzione segnatamente in materia di:
- a.
esigenze per la protezione contro le piene;
- b.
acquisizione di dati di base;
- c.
pianificazione e attuazione di misure;
- d.
condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.
Art. 29Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione (OGI).
- RS 510.620
Capitolo 5 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l’efficacia.
2 Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 31Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 2 novembre 19941 sulla sistemazione dei corsi d’acqua è abrogata.
- [
RU
1994
2502;
1998
2863
all. 5 n. 2;
2000
243
all. n. 5;
2007
5823
I 9;
2008
2809
all. 2 n. 4;
2011
649
I 2,
1955
all. n. 1;
2015
427
I 3]
Art. 32Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 33Disposizioni transitorie
1 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 20241 della LSCA.
2 Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.
- RU 2025 430
Art. 34Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.
Allegati
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.