Législation

Ordinanza del 5 giugno 1989 concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

RS 681.41In vigoreStato 01.01.20229 articoli

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  • RU 2017 5195atto di base Ordinanza concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcoolin vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 1, 3, 4
  • RU 1997 412atto di base Ordinanza concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool, Modificain vigore il 01.02.1997
    modificato: art. 3, 6 · abrogato: art. 5
  • RU 1993 2596atto di base Ordinanza concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool, Modificain vigore il 01.10.1993
    abrogato: art. 2

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool, ordina:

Art. 1Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita1

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

Art. 21

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 15 set. 1993, con effetto dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2596).

Art. 3Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli1

1

 A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.

2

 L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.

3

 L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.4

4

 L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.

  1. Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
  2. RS 817.02
  3. RS 817.021.23
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

Art. 4Prezzi di presa in consegna1

RS 680.11

I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla riven­dita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 2017 sull’alcol.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

Art. 51

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 1997, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).

Art. 6Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna1

I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’UDSC e sono parte integrante della concessione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).

Art. 7Esecuzione

L’UDSC è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

[RU 1981 1444]

L’ordinanza del 9 settembre 1981 concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).