Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere, ordina:
1 La distinta degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni così come i montanti di imposte alla fonte non recuperabili sui dividendi, gli interessi, i canoni e le remunerazioni per le prestazioni di servizi è riportata nell’allegato.
2 La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) aggiorna l’elenco.
L’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta è abrogata.
- [RS 1967 1711; 1981 1999 cifra I; 1988 604; 2001 1065; 2012 5983; 2019 167]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
Allegati
- Distinta degli Stati contraenti
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.