Législation

Ordinanza 1 del DFF del 4 dicembre 2019 sul computo di imposte alla fonte estere

RS 672.201.1In vigoreStato 01.02.20263 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere, ordina:

Art. 1

1

 La distinta degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni così come i montanti di imposte alla fonte non recuperabili sui dividendi, gli interessi, i canoni e le remunerazioni per le prestazioni di servizi è riportata nell’allegato.

2

 La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) aggiorna l’elenco.

Art. 2

L’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta è abrogata.

  1. [RS 1967 1711; 1981 1999 cifra I; 1988 604; 2001 1065; 2012 5983; 2019 167]

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Allegati

  • Distinta degli Stati contraenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).