L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018, decreta:
1 L’Accordo del 13 ottobre 20171 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (Accordo con Hong Kong) è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
- RS 0.653.241.6
FF 2018 41Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.
1 Se lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina può essere attuato in virtù dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Consiglio federale è autorizzato a denunciare l’Accordo con Hong Kong.
2 In tal caso la procedura è retta dal decreto federale del 13 dicembre 20182 che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Hong Kong.
- RS 0.653.1
- FF 2018 2779
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d
n. 3 Cost.).