Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 11b capoverso 4 della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante, ordina:
Art. 1Importo della controprestazione per i fornitori del SET autorizzati
La controprestazione per i fornitori autorizzati di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (SET) ammonta a:
- a.
per i servizi prestati in relazione con veicoli esteri: 2,7 per cento della tassa fatturata dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), al fornitore del SET per i veicoli esteri;
- b.
per i servizi prestati in relazione con veicoli svizzeri: 4 franchi al mese per ogni veicolo a motore equipaggiato con un sistema di rilevazione nel veicolo del fornitore del SET e che, secondo il sistema d’informazione dell’UDSC, è in circolazione il giorno 15 del mese.
Art. 2Importo della controprestazione per i fornitori del NETS autorizzati
La controprestazione per i fornitori autorizzati di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (NETS) ammonta a 5 franchi al mese per ogni veicolo a motore equipaggiato con un sistema di rilevazione nel veicolo del fornitore e che, secondo il sistema d’informazione dell’UDSC, è in circolazione il giorno 15 del mese.
Art. 3Versamento della controprestazione
1 La controprestazione è versata mensilmente.
2 Nel caso dei fornitori del SET, la controprestazione può essere compensata con la tassa fatturata per i veicoli esteri.
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.