Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante, ordina:
Art. 1Compenso all’UDSC
1 Quale compenso per le spese connesse all’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riceve la seguente percentuale delle entrate correnti:
- a.
- b.
- c.
2 L’UDSC verifica periodicamente l’importo del compenso.
Art. 2Abrogazione d’un altro atto
L’ordinanza del DFF del 5 maggio 20001 concernente il compenso all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante é abrogata.
- [RU 2000 2537; 2010 5059; 2021 589]
Art. 3Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.