Art. 1
Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista la legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali; vista l’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:
Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.
L’imposta è restituita:
sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;
sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.
Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 10 per cento da benzina e per il 90 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti rinnovabili sono equiparati all’olio diesel.1
Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,1] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,9].2
Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.
Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:
superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);
vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);
piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;
vivai di alberi da frutta e forestali;
colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);
superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
foreste;
canne;
colture di fiori da recidere.
La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:
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Coefficiente |
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|---|---|
|
|
|
0,7 |
|
1,0 |
|
0,3 |
|
1,7 |
|
2 |
|
1,5 |
|
1,5 |
|
4,5 |
|
0,3 |
|
0,15 |
|
1 |
|
3 |
La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.
Se sono impiegati diversi generi di carburanti:
per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;
per i lavori secondo l’allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.
Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.
La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2:
lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;
spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava;
taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).
La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.
Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata.
Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.
L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19961 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è abrogata.
...1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).