Législation

Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali

RS 641.612In vigoreStato 01.01.202613 articoli

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  • RU 2025 753in vigore il 01.01.2026
    abrogato: art. 2 e 3, 3a a 3c · modificato: art. 7
  • RU 2019 3069in vigore il 01.12.2019
    modificato: art. 10
  • RU 2016 2683in vigore il 01.08.2016
    abrogato: art. 4 e 5

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Tariffa1
  2. Sezione 2...2 e 3–3a a 3c
  3. Sezione 3…4 e 5
  4. Sezione 4Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi6
  5. Sezione 5Restituzione dell’imposta all’agricoltura7–8
  6. Sezione 6Restituzione dell’imposta alla silvicoltura9
  7. Sezione 7Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale10
  8. Sezione 8Altre restituzioni dell’imposta11
  9. Sezione 9Disposizioni finali12–14

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista la legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali; vista l’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:

Sezione 1 Tariffa

Art. 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.

Sezione 2 ...

Sezione 3 …

Sezione 4 Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 6

L’imposta è restituita:

  1. a.

    sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;

  2. b.

    sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.

Sezione 5 Restituzione dell’imposta all’agricoltura

Art. 7Calcolo del consumo secondo norma

1

 Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 10 per cento da benzina e per il 90 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti rinnovabili sono equiparati all’olio diesel.1

2

 Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,1] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,9].2

3

 Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 753).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 753).

Art. 8Determinazione e calcolo della cifra di superficie

1

 Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:

  1. a.

    superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);

  2. b.

    aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;

  3. c.

    superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);

  4. d.

    vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);

  5. e.

    piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;

  6. f.

    vivai di alberi da frutta e forestali;

  7. g.

    colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);

  8. h.

    superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;

  9. i.

    foreste;

  10. j.

    canne;

  11. k.

    colture di fiori da recidere.

2

 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

Coefficiente

  1. a.

    terreno prativo:

  1. –

    sfruttato in modo estensivo

0,7

  1. –

    altro

1,0

  1. b.

    aerodromi, piazze d’esercizio e almende

0,3

  1. c.

    terreno coltivo

1,7

  1. d.

    terreno coltivato a vigna

2

  1. e.

    piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche

1,5

  1. f.

    vivai di alberi da frutta e forestali

1,5

  1. g.

    terreno orticolo

4,5

  1. h.

    superfici da strame

0,3

  1. i.

    foreste

0,15

  1. j.

    canne

1

  1. k.

    colture di fiori da recidere

3

Sezione 6 Restituzione dell’imposta alla silvicoltura

Art. 9

1

 La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.

2

 Se sono impiegati diversi generi di carburanti:

  1. a.

    per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;

  2. b.

    per i lavori secondo l’allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.

3

 Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.

Sezione 7 Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 101

1

 La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2:

  1. a.

    lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;

  2. b.

    spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;

  3. c.

    trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava;

  4. d.

    taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).

2

 La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).

Sezione 8 Altre restituzioni dell’imposta

Art. 11

1

 Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata.

2

 Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegati

  • Agevolazioni fiscali
  • Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12
  • Consumo secondo norma nella silvicoltura

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).