Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, ordina:
Art. 1Esenzione dall’imposta
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
- a.
i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
- b.
gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1o novembre 20061 sulle dogane;
- c.
le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;2
- d.
i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.
- RS 631.01
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).
Art. 2Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico
1 Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell’articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.
2 Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.1
3 Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.2
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 19543 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).
- Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).
- RS 0.631.250.21
Art. 3Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.
- [RU 2009 6833]
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.