Législation

Ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

RS 641.204In vigoreStato 01.01.20254 articoli

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  • RU 2024 572atto di base Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevantein vigore il 01.01.2025
    modificato: art. 1, 2

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, ordina:

Art. 1Esenzione dall’imposta

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

  1. a.

    i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;

  2. b.

    gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1o novembre 20061 sulle dogane;

  3. c.

    le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;2

  4. d.

    i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.

  1. RS 631.01
  2. Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).

Art. 2Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico

1

 Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell’articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

2

 Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.1

3

 Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.2

4

 Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 19543 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).
  3. RS 0.631.250.21

Art. 3Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.

  1. [RU 2009 6833]

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).