Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1, decreta:
Art. 1Dazi d’importazione
1 Per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2.
2 Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» nell’allegato 2, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati.2
- RS 632.111.722
- Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 607).
Art. 2Contingenti doganali
1 Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 3.
2 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1 può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.
3 Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell’allegato 2 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.3
4 Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.
5 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.
6 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 916.01
- Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 5 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
- Abrogati dal n. I dell’O del 7 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU 2014 607).
Art. 5Disposizioni in materia d’origine1
Le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 841).
Art. 6Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce
RS 631.01Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.
Art. 7Diritto previgente: abrogazione
[RU 2002 1158; 2004 4599, 4971; 2005 569; 2006 867 all. n. 3, 2901, 2995 all. 4 n. II 8, 4659; 2007 1469 all. 4 n. 22, 2273, 3417]L’ordinanza del 8 marzo 2002 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE è abrogata.
Art. 8Modifica del diritto vigente
Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 3519 Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2008.