Art. 11
Le merci o i gruppi di merci citati nell’allegato sono ammessi in esenzione di dazio, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2369).

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Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione dell’Accordo del 12 aprile 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili, ordina:
Le merci o i gruppi di merci citati nell’allegato sono ammessi in esenzione di dazio, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.
L’ordinanza del 10 dicembre 19791 concernente l’esecuzione dell’accordo sul commercio di aeromobili civili, conchiuso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali, tenuti sotto l’egida del GATT (Tokyo-Round) è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).