Législation

Ordinanza del 3 dicembre 1984 concernente l'esecuzione dell'accordo del GATT sul commercio di aeromobili civili

RS 632.231Non più in vigoreStato 01.01.20222 articoli

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  • RU 1987 2369in vigore il 01.01.1988
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione dell’Accordo del 12 aprile 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili, ordina:

Art. 11

Le merci o i gruppi di merci citati nell’allegato sono ammessi in esenzione di dazio, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2369).

Art. 2

1

 L’ordinanza del 10 dicembre 19791 concernente l’esecuzione dell’accordo sul commercio di aeromobili civili, conchiuso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali, tenuti sotto l’egida del GATT (Tokyo-Round) è abrogata.

2

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

  1. [RU 1979 2654]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).