Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, ordina:
1 Il peso lordo (massa lorda) è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata.1
2 Il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).imballaggi il cui unico o precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto.
3 È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto.
4 La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).
Art. 2Imposizione secondo il peso lordo1
1 Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono tassate in base al peso lordo.2
2 Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall’allegato.
3 Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze del rispettivo genere di trasporto.3
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).
Art. 3Esenzione dalla tara addizionale1
1 Non sono soggette alla tara addizionale:
- a.
le merci usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico di collettame;
- b.
le merci importate nel traffico viaggiatori in piccole quantità.
2 I I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio:2
- a.
gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l’ammissione in franchigia di dazio;
- b.
gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 4Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci1
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte:
- a.
se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure
- b.
se dalle circostanze risulta chiaramente l’intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 5Imposizione secondo il peso netto1
1 A richiesta del vettore, presso l’ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale.
2 Le merci per le quali nell’allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l’imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l’imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 6Aliquote di tara
1 Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell’allegato.
2 Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l’allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell’imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie.
Art. 7Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore
1 L’ordinanza sulla tara del 1° dicembre 19591 è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.
- [RU 1959 1663; 1960 601; 1961 272, 426; 1963 158; 1965 15; 1968 890; 1969 1284; 1972 133 n. I b; 1975 914; 1976 1121; 1977 2325 n. I 11; 1979 2633 art. 2 n. 1; 1981 335 n. II 4, 340 n. II 4; 1985 870 n. I 3; 1986 2131 n. II 3].