Législation

Ordinanza del 4 novembre 1987 sulla tara

RS 632.13In vigoreStato 01.01.20247 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1Definizioni

1

 Il peso lordo (massa lorda) è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata.1

2

 Il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).

imballaggi il cui unico o precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto.

3

 È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto.

4

 La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).

Art. 2Imposizione secondo il peso lordo1

1

 Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono tassate in base al peso lordo.2

2

 Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall’allegato.

3

 Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze del rispettivo genere di trasporto.3

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).

Art. 3Esenzione dalla tara addizionale1

1

 Non sono soggette alla tara addizionale:

  1. a.

    le merci usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico di collettame;

  2. b.

    le merci importate nel traffico viaggiatori in piccole quantità.

2

 I I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio:2

  1. a.

    gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l’ammissione in franchigia di dazio;

  2. b.

    gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2981).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 4Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci1

Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte:

  1. a.

    se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure

  2. b.

    se dalle circostanze risulta chiaramente l’intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 5Imposizione secondo il peso netto1

1

 A richiesta del vettore, presso l’ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale.

2

 Le merci per le quali nell’allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l’imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l’imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 18 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 6Aliquote di tara

1

 Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell’allegato.

2

 Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l’allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell’imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).