Art. 1Determinazione degli elementi mobili
Gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono fissati nell’allegato.

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati; d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, ordina:
Gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono fissati nell’allegato.
L’ordinanza del 20 febbraio 19781 concernente gli elementi mobili e le aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1o febbraio 2005.
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