Législation

Ordinanza del DFF del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

RS 632.111.722.1In vigoreStato 01.02.20263 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati; d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, ordina:

Art. 1Determinazione degli elementi mobili

Gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono fissati nell’allegato.

Art. 2Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 20 febbraio 19781 concernente gli elementi mobili e le aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è abrogata.

  1. [RU 1978 258; 1998 1600; 2003 4345]

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o febbraio 2005.

Allegati

  • Elementi mobili

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).