Législation

Legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati

RS 632.111.72In vigoreStato 01.01.20246 articoli

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  • RU 2022 843atto di base Ordinanza sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentariin vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 133 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017, decreta:

Art. 1Dazi all’importazione1

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la Commissione per la politica economica da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).

Art. 2Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

Art. 3Rapporto

Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Art. 4Esecuzione

1

 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’articolo 2.

2

 Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

3

 Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2]

La legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Art. 6Disposizione transitoria

[RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2]

Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

DCF del 21 set. 2018 (RU 2018 3939)

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2019

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).