Législation

Ordinanza del 1° maggio 2019 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi

RS 632.102.1Non più in vigoreStato 01.01.20223 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1Aliquote di dazio per determinati materiali tessili e materiali tessili intermedi

Le aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi che divergono dalla tariffa generale di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono fissate nell’allegato 1.

Art. 2Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 3Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

Allegati

  • L’aliquota di dazio per l’importazione di materiali tessili e materiali tessili intermedi delle seguenti voci di tariffa ammonta a 0 franchi per 100 kg di peso lordo:

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).