Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Art. 1Aliquote di dazio per determinati materiali tessili e materiali tessili intermedi
Le aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi che divergono dalla tariffa generale di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono fissate nell’allegato 1.
Art. 2Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 3Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2023.
Allegati
- L’aliquota di dazio per l’importazione di materiali tessili e materiali tessili intermedi delle seguenti voci di tariffa ammonta a 0 franchi per 100 kg di peso lordo:
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.