Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 110 capoverso 3 e 112 capoverso 5 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD); visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 27 capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale; visto l’articolo 19 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; in esecuzione della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
2 Il sistema d’informazione in materia penale (art. 110a LD) è disciplinato nell’ordinanza del 20 settembre 20131 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
3 Il sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f LD) è disciplinato nell’ordinanza del 4 aprile 20072 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
- RS 313.041
- RS 631.053
1 Per quanto riguarda i sistemi d’informazione dell’UDSC, gli allegati disciplinano:
- a.
- b.
- c.
le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la comunicazione dei dati e la durata di conservazione dei dati, se le disposizioni derogano a quelle degli articoli 4, 6 e 8;
- d.
se del caso, lo scambio di dati con altri sistemi d’informazione e la pubblicazione dei dati.
2 Laddove negli allegati si parla di dati personali, si devono intendere, per quanto necessario:
- a.
in caso di persone fisiche: cognome, nome(i), numero del documento d’identità, nome da celibe/nubile, pseudonimo, cognome e nome(i) del padre e della madre, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, via, luogo di domicilio, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale;
- b.
in caso di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, impresa, numero d’identificazione delle imprese (IDI), forma giuridica, via, sede, persona o organo che agisce in suo nome, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale.
Art. 3Competenza e responsabilità
1 L’UDSC è competente per i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza.
2 Essa si assume la responsabilità per i dati trattati e per il loro contenuto.
Art. 4Organizzazione
1 Per incarico dell’UDSC, i sistemi d’informazione basati sul trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi.
2 Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’UDSC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
Sezione 2 Trattamento dei dati
1 I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito dello scopo secondo il rispettivo allegato.
2 La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.
3 I collaboratori dell’UDSC dispongono delle autorizzazioni relative al trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei propri compiti, a meno che il rispettivo allegato preveda un disciplinamento diverso.
Art. 6Piattaforme centrali per la valutazione dei dati
1 L’UDSC può allestire e gestire piattaforme sulle quali vengono valutati i dati desunti dai sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza.
2 Le valutazioni possono essere effettuate solo per fini statistici, per analisi dei rischi e per l’aiuto alla condotta e alla gestione dell’UDSC.
Art. 7Comunicazione dei dati
1 L’UDSC comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo di informare.
2 Nella procedura di richiamo, i dati possono essere comunicati solo se ciò è espressamente previsto nel rispettivo allegato.
Art. 8Diritti delle persone interessate1
I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 71 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 235.1
Art. 9Obblighi dell’UDSC
I dati inesatti nonché quelli non conformi alla presente ordinanza devono essere rettificati d’ufficio o distrutti.
Art. 10Conservazione e distruzione dei dati
1 I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono conservati durante un massimo di cinque anni dal rilevamento, sempre che il rispettivo allegato non preveda un altro termine.
2 Essi sono distrutti alla scadenza del termine di conservazione, sempre che non vengano archiviati.
3 I dati desunti dai sistemi d’informazione che non sono più operativi sono conservati ancora durante un massimo di cinque anni dal rilevamento. In seguito sono distrutti, a meno che vengano archiviati.
Art. 11Archiviazione dei dati
I dati non più necessari nonché i dati il cui termine di conservazione è scaduto sono offerti all’Archivio federale. L’offerta, la valutazione e il versamento sono retti dalla legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.
- RS 152.1
Art. 12Sicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 20221 sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza dell’8 novembre 20232 sulla sicurezza delle informazioni.3
2 I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati.
3 D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’UDSC stabilisce per ogni utente l’accesso ai singoli sistemi d’informazione mediante profili, password e log-in individuali, di modo che la persona interessata possa utilizzare i sistemi d’informazione solo nell’ambito delle proprie competenze. Password comuni e log-in collettivi sono ammessi solo in via eccezionale.
4 D’intesa con l’UFIT, l’UDSC emana prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché il trattamento dei dati sia verbalizzato automaticamente.
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 35 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
1 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche solo se ciò è previsto nel rispettivo allegato.
2 I dati personali possono essere utilizzati solo per i controlli e la pianificazione interni degli affati.
3 I dati necessari o pubblicati a fini statistici non devono permettere di risalire alle persone interessate.
4 Il termine per la conservazione e la distruzione dei risultati del trattamento si fonda sull’articolo 10.
Art. 14Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’UDSC
1 Per la valutazione della propria offerta Intranet e Internet, l’UDSC può trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).
2 I dati personali possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere distrutti o resi anonimi.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 15Abrogazione di un altroatto normativo
L’ordinanza del 4 aprile 20071 sul trattamento dei dati nell’AFD è abrogata.
- [RU 2007 1715; 2008 583 n. III 2; 2009 709 art. 10, 5577 art. 44 n. 1, 6233 III; 2012 3477 all. n. 3; 2013 3111 all. n. II 2, 3835; 2015 4917 all. n. 1;2016 2667 all. n. 2, 4525 n. I 4]
Art. 16Modifica di un altro atto normativo
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 4891.
Art. 17Disposizioni transitorie
I dati desunti dai seguenti sistemi d’informazione ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sul trattamento dei dati nell’AFD che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più operativi vengono distrutti, sempre che non vengano archiviati, non appena non sono più necessari o al più tardi cinque anni dopo il rilevamento:
- a.
prove dell’imposizione doganale per l’ammissione di aeromobili; modulo 15.15 (allegato A 14);
- b.
controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri (allegato A 15);
- c.
imprese concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus (allegato A 17);
- d.
persone che chiedono la restituzione della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname (allegato A 18);
- e.
prova dell’imposizione doganale per la normale ammissione di natanti; modulo 15.10 (allegato A 19);
- f.
inchieste preliminari e analisi speciale dell’UDSC (allegato A 35);
- g.
impegni circa l’uso relativi all’imposta sugli oli minerali (allegato A 40);
- h.
controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero, nella benzina e nell’olio diesel (allegato A 43);
- i.
elenco delle inchieste penali condotte dalle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario (allegato B 7);
- j.
importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (allegato B 8);
- k.
reporting, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale (allegato C 1);
- l.
sistemi informatici degli impianti a raggi X (allegato C 2);
- m.
dichiarazioni doganali presso gli aerodromi (allegato C 4);
- n.
valutazione dei piani di volo presso gli aerodromi (allegato C 5);
- o.
autorizzazione per varcare il confine fuori dei posti autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali (allegato C 7);
- p.
protezione delle specie (allegato C 10).
- [RU 2007 1715; 2008 583 n. III 2; 2009 709 art. 10, 5577 art. 44 n. 1, 6233 III; 2012 3477 all. n. 3; 2013 3111 all. n. II 2, 3835; 2015 4917 all. n. 1;2016 2667 all. n. 2, 4525 n. I 4]
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.
Allegati
- Sistema d’informazione «Argos» per la gestione dei risultati di controlli doganali
- Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi
- Sistema d’informazione «ELS & Ortung» per il sostegno alla conduzione
- Sistema d’informazione «Rumaca» per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine
- Sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (moduli SAP)
- Sistema d’informazione per la gestione degli immobili dell’UDSC
- Sistema d’informazione «Perizoll»
- Sistema d’informazione «Rumaca PIP» per la pianificazione dell’impiego del personale del Corpo delle guardie di confine
- Sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» per la locazione delle abitazioni di vacanza della Cassa di previdenza dell’UDSC
- Sistema d’informazione relativo al negozio online per l’abbigliamento
- Sistema d’informazione «e-quota» per la gestione dei contingenti
- Sistema d’informazione «TADOC II» per la documentazione tariffale
- Sistema d’informazione per la verifica di prove dell’origine e per la sorveglianza degli esportatori autorizzati
- Sistema d’informazione per lo scambio di dati con la Cina relativo alle dichiarazioni d’origine rilasciate da esportatori autorizzati
- Sistema d’informazione relativo ai richiedenti di contributi all’esportazione e al traffico di perfezionamento
- Sistema d’informazione relativo agli impegni d’impiego per agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego
- Sistema d’informazione relativo agli operatori economici autorizzati
- Sistema d’informazione relativo alle scorte di prodotti agricoli
- Sistema d’informazione relativo agli esportatori registrati
- Sistema d’informazione relativo ai beneficiari di una franchigia doganale (modulo 11.32)
- Sistema d’informazione per l’imposizione di beni importati per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea
- Sistema d’informazione relativo alle richieste di certificati di circolazione delle merci
- Sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione doganale all’atto dell’importazione e dell’esportazione
- Sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale
- Sistema d’informazione «Railcontrol» per l’imposizione doganale nel traffico di transito ferroviario
- Sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci
- Sistema d’informazione per il coordinamento dei controlli aziendali
- Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni straordinarie per voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale
- Sistema d’informazione relativo agli interventi dell’UDSC nell’ambito della proprietà intellettuale
- Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di veicoli stradali (moduli 15.30 e 15.40)
- Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di natanti (modulo 15.32)
- Sistema d’informazione relativo al traffico rurale di confine
- Sistema d’informazione relativo ai medicamenti
- Sistema d’informazione per la sorveglianza della tratta fra l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale
- Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni per varcare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali
- Sistema d’informazione per l’imposizione doganale di veicoli di diplomatici
- Sistema d’informazione relativo al traffico di confine e di transito
- Sistema d’informazione relativo ai certificati d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR
- Sistema d’informazione relativo agli aeromobili stazionati presso aerodromi svizzeri
- Sistema d’informazione relativo alle masserizie di trasloco
- Sistema d’informazione relativo alle perquisizioni personali nel traffico aereo
- Sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi
- Sistema d’informazione relativo ai marchi d’artefice, alle patenti di fonditore, alle patenti di acquirente, alle autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio, alle autorizzazioni complementari per il commercio di metalli preziosi bancari e ai marchi di fusione
- Sistema d’informazione relativo alle infrazioni alla legge sul controllo dei metalli preziosi
- Sistema d’informazione «TabakBier»
- Sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata per l’elaborazione della statistica del commercio estero
- Sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero
- Sistema d’informazione per la procedura di riporto
- Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di intermediari svizzeri
- Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di fornitori esteri
- Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di forniture sul territorio svizzero esenti da IVA e poste sotto vigilanza doganale
- Sistema d’informazione relativo alle importazioni in esenzione da imposta di aeromobili e parti di aeromobili
- Sistema d’informazione per la verifica del valore in occasione dell’imposizione doganale di aeromobili
- Sistema d’informazione relativo ai valori medi delle importazioni di software
- Sistema d’informazione relativo ai beni imposti nel regime di ammissione temporanea
- Sistema d’informazione relativo alle imprese estere con cifra d’affari imponibile in Svizzera
- Sistema d’informazione relativo alla banca dati concernente l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO2
- Sistema d’informazione relativo agli impegni circa l’uso secondo la legislazione concernente l’imposta sugli oli minerali
- Sistema d’informazione relativo ai controlli aziendali ai sensi della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali
- Sistema d’informazione relativo al controllo della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero
- Sistema d’informazione relativo ai controlli dell’olio diesel
- Sistema d’informazione relativo alle restituzioni dell’imposta sui carburanti, della tassa sul CO2 e della tassa d’incentivazione sui COV
- Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti
- Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti per la produzione di energia elettrica
- Sistema d’informazione relativo ai fabbricanti svizzeri di autoveicoli
- Sistemi d’informazione relativi all’esecuzione delle disposizioni concernenti COV temporaneamente non gravati dalla tassa
- Sistema d’informazione per la tassa sul traffico pesante
- Sistema d’informazione relativo all’elenco degli indirizzi TTPCP degli uffici doganali
- Sistema d’informazione relativo al trattamento dei dati segnaletici da parte del Corpo delle guardie di confine
- Sistema d’informazione per le ricerca
- Sistema d’informazione per i centri di situazione e informazione
- Sistema d’informazione per il contrassegno elettronico
- Banche dati ausiliarie
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.