Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), ordina:
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1bis LD).
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD;
- b.
liquidità:
- 1.
denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
- 2.
titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.
Art. 3Obbligo di informare
1 Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:
- a.
- b.
l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c.
la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;
- d.
l’avente economicamente diritto.
2 In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.
Art. 4Sequestro provvisorio
1 L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’articolo 104 LD.
2 Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 5Disposizione penale
Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.
Art. 6Notifica da parte degli uffici doganali
1 Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):
- a.
i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b.
l’importo delle liquidità;
- c.
indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
- d.
i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
- e.
informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f.
se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
- g.
indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.
2 La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 7Sistema d’informazione
[RU 2007 1715; 2008 583 n. III 2; 2009 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III; 2012 3477 all. n. 3; 2013 3111 all. n. II 2 3835; 2015 4917 all. n. 1; 2016 2667 all. n. 2 4525 n. I 4. RU 2017 4891 art. 17]. Vedi ora dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC (RS 631.061).Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 2007 sul trattamento dei dati nell’AFD).
Art. 8Assistenza amministrativa
RS 955.0Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.
La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.
Art. 10Modifica del diritto vigente
La mod. può essere consultata alla RU 2009 709. Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.