Législation

Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

RS 631.035In vigoreStato 01.07.20257 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1Principio

1

 L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria.

2

 L’UDSC riscuote gli emolumenti menzionati nell’appendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm).

  1. RS 172.041.1

Art. 3Mancato versamento dell’anticipo

Se non si versa l’anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell’articolo 10 OgeEm1, l’UDSC non fornisce alcuna prestazione.

  1. RS 172.041.1

Art. 4Emolumenti forfetari

D’intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emolumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.

Art. 5Casi particolari

Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.

Art. 6Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 22 agosto 19841 sulle tasse dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.

  1. [RU 1984 960, 2003 1126]

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Allegati

  • Tariffa degli emolumenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).