Législation

Legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

RS 611.010In vigoreStato 01.01.20187 articoli

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  • RU 2017 5205atto di base Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 4, 4a
  • RU 2015 4747atto di base LPCon 2014in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 4
  • RU 2001 894atto di base LPers (RS 172.220.1)in vigore il 01.01.2001
    abrogato: art. 2, 2a
  • RU 1983 1382atto di base Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, Modificain vigore il 01.11.1983
    modificato: art. 1

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 42bis della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974, decreta:

Art. 1Principio1

1

 Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

2

a 4 …2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382 1383, 1984 200; FF 1981 II 663, III 872).
  2. Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983, con effetto dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382; FF 1981 II 663, III 872).

Art. 21

  1. Abrogato dall’art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l’Amministrazione federale e per la Posta (RU 2001 894; FF 1999 1343).

Art. 2a1

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogato dall’art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l’Amministrazione federale e per la Posta (RU 2001 894; FF 1999 1343).

Art. 3Prevenzione di crisi

Nell’ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

Art. 4Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 201412

1

 Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

2016

in milioni di franchi

  1. 1.

    Misure nel settore proprio dell’Amministrazione federale

60,3

  1. 2.

    Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo

38,5

  1. 3.

    Ottimizzazioni della rete esterna

6,3

  1. 4.

    Riduzione del tasso d’interesse applicabile al debito dell’AI presso l’AVS


132,5

  1. 5.

    Misure nel settore della migrazione

7,4

  1. 6.

    Ottimizzazione dei sussidi d’esercizio a istituti d’educazione

2,0

  1. 7.

    Misure nel settore dell’esercito

13,0

  1. 8.

    Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti

4,6

  1. 9.

    Riduzioni nelle università

7,7

  1. 10.

    Riduzioni nel settore dei PF

24,0

  1. 11.

    Misure nell’agricoltura

0

  1. 12.

    Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari

10,0

  1. 13.

    Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali

95,0

  1. 14.

    Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell’efficienza nel settore del traffico ferroviario


40,0

  1. 15.

    Misure nel settore dell’ambiente

18,5

  1. 16.

    Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

2,9

2

 Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale.

3

 È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4747; FF 2013 727, 2014 7247).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 4aMandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–20191

1

 Rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

2017

2018

2019

in milioni di franchi

  1. 1.

    Misure nel settore proprio dell’Amministrazione federale

135,2

243,4

249,8

  1. 2.

    Cooperazione internazionale

143,0

200,5

243,4

  1. 3.

    Altre misure del DFAE nel settore dei trasferimenti

0,3

0,9

0,9

  1. 4.

    Misure del DFI nel settore dei trasferimenti

2,6

2,6

2,6

  1. 5.

    Migrazione e integrazione

0,5

11,4

11,4

  1. 6.

    Altre misure del DFGP nel settore dei trasferimenti

6,8

9,0

9,4

  1. 7.

    Esercito

130,9

0

0

  1. 8.

    Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti

5,2

5,2

5,2

  1. 9.

    Formazione, ricerca e innovazione

68,6

60,9

66,7

  1. 10.

    Agricoltura

10,2

22,3

22,7

  1. 11.

    Altre misure del DEFR nel settore dei trasferimenti

3,5

3,9

4,2

  1. 12.

    Strade e versamento nel fondo infrastrutturale

67,5

4,5

6,9

  1. 13.

    Ambiente

21,7

25,8

19,9

  1. 14.

    Infrastruttura ferroviaria

53,1

84,5

93,5

  1. 15.

    Altre misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

6,7

6,9

7,1

2

 Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale.

3

 È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

  1. Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 5Entrata in vigore

1

 La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

2

 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).