Législation

Ordinanza del DEFR del 20 marzo 2023 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi

RS 531.215.611In vigoreStato 01.05.20238 articoli

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 gennaio 2022 sulle scorte obbligatorie di sementi, ordina:

Art. 1Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2Qualità delle merci depositate

RS 916.151.1

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere.

Art. 3Volume delle scorte obbligatorie

I proprietari delle scorte obbligatorie devono depositare un quantitativo totale di 60 tonnellate di semi di colza.

Art. 4Basi di calcolo

1

 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:

  1. a.

    il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;

  2. b.

    il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

2

 Come periodo di riferimento valgono i tre anni civili precedenti. In casi motivati può essere considerato soltanto l’anno civile precedente.

3

 Almeno ogni tre anni l’UFAE stabilisce nuovamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 5Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1

 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’UFAE può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.

2

 Su richiesta l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

3

 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato conseguentemente.

Art. 6Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

1

 Per i quantitativi di merce dei proprietari possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.

2

 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 7Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e le imprese attive nel commercio di sementi.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).