Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale, ordina:
Art. 1Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie
Se le persone soggette all’obbligo di costituire scorte adempiono l’obbligo di costituire scorte di gas naturale contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero, le merci menzionate nell’allegato devono essere stoccate.
Art. 2Qualità delle merci
Le merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie devono essere sempre conformi ai requisiti di qualità usuali nel commercio e idonee allo stoccaggio.
Art. 3Quantitativo totale
Il quantitativo totale deve corrispondere a 189 000 metri cubi di olio da riscaldamento extra leggero.
Art. 4Riduzione del quantitativo di scorte obbligatorie
1 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.
2 Su richiesta l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.
Art. 5Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2 Può modificare l’allegato dopo aver consultato Provisiogas e il settore Energia.
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.
14 ottobre 2024 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
Allegati
- Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.