Législation

Ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

RS 531.215.31In vigoreStato 15.01.202610 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in medicamenti.

Art. 2Obbligo di costituire scorte

1

 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, in qualità di commerciante o di produttore, immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i medicamenti menzionati in allegato.

2

 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

3

 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che si impegnano a fornire alla cooperativa Helvecura (Helvecura) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 3Obblighi di notifica

1

 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i medicamenti menzionati in allegato devono informarne immediatamente Helvecura.

2

 Devono notificare periodicamente a Helvecura il tipo e il quantitativo delle merci immesse in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

3

 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Helvecura informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.

Art. 4Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate

1

 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:

  1. a.

    le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;

  2. b.

    il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;

  3. c.

    gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;

  4. d.

    l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune.

2

 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.

3

 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 5Collaborazione tra le autorità

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1 e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmettono all’UFAE, su richiesta, le informazioni di cui dispongono sull’importazione di merci di cui all’articolo 1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 6Controlli

1

 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Helvecura. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

2

 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Helvecura.

Art. 7Composizione delle controversie

In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle dichiarazioni di Helvecura:

  1. a.

    l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;

  2. b.

    il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;

  3. c.

    la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 8Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

Allegati

  • Medicamenti che sottostanno all’obbligo di costituire scorte:

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).