Législation

Ordinanza del DEFR del 20 maggio 2019 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi

RS 531.215.251In vigoreStato 01.10.20258 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 562atto di base Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimiin vigore il 01.10.2025
    modificato: art. 3, 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi, ordina:

Art. 1Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2Qualità delle merci depositate

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Agricura (Agricura)1 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

  1. Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Agricura al seguente indirizzo: www.agricura.ch/bases juridiques.htm (disponibile soltanto in tedesco e francese).

Art. 3Volume delle scorte obbligatorie1

Il quantitativo totale di scorte obbligatorie di azoto puro deve coprire un terzo del fabbisogno medio annuo della Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 562).

Art. 4Basi di calcolo

1

 Agricura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:

  1. a.

    il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;

  2. b.

    il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

2

 Agricura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

3

 Agricura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 5Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1

 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.

2

 Su richiesta e dopo aver consultato Agricura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

3

 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 6Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

1

 I proprietari delle scorte obbligatorie possono detenere sotto forma di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune una parte o la totalità dei quantitativi di merci prescritti.1

2

 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 562).

Art. 7Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Agricura.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).