Législation

Ordinanza del DEFR del 20 maggio 2019 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

RS 531.215.111In vigoreStato 01.07.20199 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali, ordina:

Art. 1Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2Qualità delle merci depositate

Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Réservesuisse all’indirizzo www.reservesuisse.ch/it/merci

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse) sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 3Volume delle scorte obbligatorie di derrate alimentari

1

 Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. a.

    zucchero: 3 mesi;

  2. b.

    caffè: 3 mesi;

  3. c.

    riso: 4 mesi;

  4. d.

    oli e grassi commestibili: 4 mesi;

  5. e.

    cereali panificabili: 4 mesi;

  6. f.

    grano duro: 4 mesi.

2

 La quota di segale e spelta può ammontare al massimo a un quarto del quantitativo totale di cereali panificabili.

Art. 4Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di energia e di proteine

1

 Il quantitativo delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. a.

    alimenti ricchi di energia: 3 mesi;

  2. b.

    alimenti ricchi di proteine: 2 mesi.

2

 Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di energia è costituito per almeno la metà da grano tenero, che può essere utilizzato sia per l’alimentazione umana sia a scopo foraggero.

3

 Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di energia:

  1. a.

    orzo;

  2. b.

    granturco;

  3. c.

    avena fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;

  4. d.

    segale fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;

  5. e.

    rotture di riso fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale.

4

 Sono ammessi i seguenti alimenti ricchi di proteine:

  1. a.

    farina di estrazione di soia;

  2. b.

    residui solidi di girasole e colza fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;

  3. c.

    glutine di granturco e proteine di patate fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;

  4. d.

    sementi per fave di soia, colza e girasoli fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;

  5. e.

    piselli fino a un massimo del 2 per cento rispetto al quantitativo totale.

Art. 5Basi di calcolo

1

 Réservesuisse stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie in proporzione al volume totale di merci che il proprietario:

  1. a.

    ha importato nel territorio doganale svizzero;

  2. b.

    ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

2

 Réservesuisse stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

3

 Réservesuisse stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 6Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

1

 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere a–f e 4 capoverso 1 lettere a e b.

2

 Su richiesta e dopo aver consultato Réservesuisse, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

3

 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 7Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

1

 Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo due terzi del quantitativo totale.

2

 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 8Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Réservesuisse.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Allegati

  • Zucchero

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).