Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:
Art. 1Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai seguenti vaccini:
Codice ATC1 | Principio attivo |
|---|
J07BG | vaccini antirabbici |
- Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index
Art. 2Quantità massima
La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.
Art. 3Liberazione di scorte
1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.
2 Il settore Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.
Art. 4Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Art. 5Fornitura e uso delle scorte obbligatorie
1 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.
2 Un vaccino antirabbico prelevato da una scorta obbligatoria può essere utilizzato esclusivamente a scopo di profilassi post-esposizione oppure, in ambito professionale, di profilassi pre-esposizione. Il proprietario di scorte obbligatorie è tenuto a informare i clienti di queste indicazioni d’uso.
3 Il settore Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.
4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.
Art. 6Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto
I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore Agenti terapeutici.
Art. 7Opposizioni alle decisioni
Fondandosi sull’articolo 45 della legge sull’approvvigionamento del Paese del 17 giugno 20161 (LAP), il proprietario può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.
- RS 531
Art. 8Disposizioni penali
Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP1.
- RS 531
L’UFAE e il settore Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 25 settembre 2019.