Législation

Ordinanza del DEFR del 7 ottobre 2019 concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antiinfettivi

RS 531.211.31Non più in vigoreStato 01.03.202311 articoli

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  • RU 2023 81atto di base Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antiinfettiviin vigore il 01.03.2023
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1Campo d’applicazione1

La presente ordinanza si applica ai seguenti antiinfettivi:

Codice ATC2

Principio attivo

Osservazioni

J01

antibiotici per uso sistemico

forme di ogni tipo

J02

antimicotici per uso sistemico

forme parenterali

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 13 feb. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 81).
  2. Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

Art. 2Quantità massima

La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3Liberazione di scorte

1

 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.

2

 Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione mediante una decisione.

Art. 4Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5Obbligo di fornitura

1

 Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

2

 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

3

 Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

4

 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6Obbligo di trasformare la merce

I proprietari autorizzati a liberare scorte obbligatorie sono tenuti nei limiti delle loro capacità aziendali a trasformare la merce in questione per poterla fornire ai clienti il più rapidamente possibile.

Art. 7Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeutici.

Art. 8Opposizioni alle decisioni

RS 531

Fondandosi sull’articolo 45 della legge sull’approvvigionamento del Paese del 17 giugno 2016 (LAP), il proprietario può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.

Art. 9Disposizioni penali

RS 531

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP.

Art. 10Esecuzione

L’UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).