Art. 1Organizzazione di dettaglio dell’esercito
L’organizzazione di dettaglio dell’esercito è definita nell’allegato.

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Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’Organizzazione dell’esercito del 18 marzo 2016, ordina:
L’organizzazione di dettaglio dell’esercito è definita nell’allegato.
In singoli casi i comandanti di formazioni possono derogare alle subordinazioni, nel proprio ambito di comando, per impieghi o istruzioni.
L’ordinanza del DDPS del 28 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).