Législation

Ordinanza del 29 marzo 2017 sulle strutture dell'esercito (OStrE)

OStrERS 513.11In vigoreStato 01.01.20269 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2 prima metà del periodo nonché 6 lettera c dell’Organizzazione sull’esercito del 18 marzo 2016 (OEs), ordina:

Art. 1Strutture dell’esercito

Le strutture dell’esercito sono definite nell’allegato 1 fino al livello di corpo di truppa.

Art. 2Armi

Le Armi dell’esercito sono:

  1. a.

    la fanteria;

  2. b.

    le truppe blindate;

  3. c.

    l’artiglieria;

  4. d.

    le truppe d’aviazione;

  5. e.

    le truppe di difesa contraerea;

  6. f.

    le truppe del genio;

  7. g.

    le truppe d’aiuto alla condotta;

  8. h.

    le truppe di salvataggio;

  9. i.

    le truppe della logistica;

  10. j.

    le truppe sanitarie;

  11. k.

    la polizia militare;

  12. l.

    le truppe di difesa NBC;

  13. m.

    le forze speciali.

Art. 3Servizi ausiliari

I servizi ausiliari dell’esercito sono:

  1. a.

    il servizio di stato maggiore generale;

  2. b.

    il Servizio informazioni;

  3. c.

    l’assistenza spirituale dell’esercito;

  4. d.

    il Servizio psicopedagogico;

  5. e.

    la collaborazione civile-militare;

  6. f.

    il servizio di prontezza;

  7. g.

    il Servizio di controspionaggio.

Art. 4Grandi Unità

Sono Grandi Unità:

  1. a.

    le Forze terrestri;

  2. b.

    le divisioni territoriali;

  3. c.

    il comando della polizia militare;

  4. d.

    le Forze aeree;

  5. e.

    le brigate meccanizzate;

  6. f.

    la brigata logistica;

  7. g.

    la brigata d’aiuto alla condotta;

  8. h.

    la brigata d’aviazione;

  9. i.

    la brigata DTA.

Art. 5Formazioni di professionisti

Le formazioni di professionisti dell’esercito sono:

  1. a.

    il comando d’impiego della polizia militare;

  2. b.

    il comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza;

  3. c.

    il distaccamento speciale della polizia militare;

  4. d.

    il comando eliminazione di munizioni inesplose e sminamento;

  5. e.

    il distaccamento d’esplorazione dell’esercito;

  6. f.

    il Servizio di protezione preventiva dell’esercito.

Art. 6Militari non incorporati in una formazione

Non sono incorporati in una formazione:

  1. a.

    le persone assegnate all’esercito ai sensi dell’articolo 6 LM;

  2. b.

    le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l’estero;

  3. c.

    le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo;

  4. d.

    le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che presentano circostanze personali particolari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa;

  5. e.

    i militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere incorporati in una formazione;

  6. ebis.

    i militari in fase di avanzamento militare a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;

  7. f.

    gli addetti alla difesa accreditati;

  8. g.

    i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;

  9. h.

    il personale militare che ha adempiuto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;

  10. i.

    i militari nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

  1. RS 512.21

Art. 71

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 826).

Art. 8Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegati

  • Strutture dell’esercito
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).