Art. 1Strutture dell’esercito
Le strutture dell’esercito sono definite nell’allegato 1 fino al livello di corpo di truppa.

Nessun progetto di revisione in corso.
Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.
1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2 prima metà del periodo nonché 6 lettera c dell’Organizzazione sull’esercito del 18 marzo 2016 (OEs), ordina:
Le strutture dell’esercito sono definite nell’allegato 1 fino al livello di corpo di truppa.
Le Armi dell’esercito sono:
la fanteria;
le truppe blindate;
l’artiglieria;
le truppe d’aviazione;
le truppe di difesa contraerea;
le truppe del genio;
le truppe d’aiuto alla condotta;
le truppe di salvataggio;
le truppe della logistica;
le truppe sanitarie;
la polizia militare;
le truppe di difesa NBC;
le forze speciali.
I servizi ausiliari dell’esercito sono:
il servizio di stato maggiore generale;
il Servizio informazioni;
l’assistenza spirituale dell’esercito;
il Servizio psicopedagogico;
la collaborazione civile-militare;
il servizio di prontezza;
il Servizio di controspionaggio.
Sono Grandi Unità:
le Forze terrestri;
le divisioni territoriali;
il comando della polizia militare;
le Forze aeree;
le brigate meccanizzate;
la brigata logistica;
la brigata d’aiuto alla condotta;
la brigata d’aviazione;
la brigata DTA.
Le formazioni di professionisti dell’esercito sono:
il comando d’impiego della polizia militare;
il comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza;
il distaccamento speciale della polizia militare;
il comando eliminazione di munizioni inesplose e sminamento;
il distaccamento d’esplorazione dell’esercito;
il Servizio di protezione preventiva dell’esercito.
Non sono incorporati in una formazione:
le persone assegnate all’esercito ai sensi dell’articolo 6 LM;
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l’estero;
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo;
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che presentano circostanze personali particolari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa;
i militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere incorporati in una formazione;
i militari in fase di avanzamento militare a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;
gli addetti alla difesa accreditati;
i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
il personale militare che ha adempiuto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
i militari nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).