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Ordinanza del DDPS dell' 11 dicembre 2003 sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro (Ordinanza sugli ufficiali di tiro)

RS 512.313In vigoreStato 01.01.202337 articoli

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  • RU 2022 770in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 3, 5, 11, 13, 19, 23, 27, 32
  • RU 2011 6479in vigore il 01.01.2012
    modificato: art. 3, 6, 11, 28, 29, 30, 31, 33, 34

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2: Ufficiali federali di tiro3–11
  3. Capitolo 3: Commissioni cantonali di tiro12–27
  4. Capitolo 4: Disposizioni comuni28–34
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali35–37

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 30, 32 capoverso 2, 40 capoverso 1 lettera b e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile:

  1. a.

    agli ufficiali federali di tiro (UFT);

  2. b.

    alle commissioni cantonali di tiro.

Art. 2Circondari di tiro federali

I circondari di tiro federali sono stabiliti nell’allegato.

Capitolo 2: Ufficiali federali di tiro

Art. 3Durata del mandato e durata d’esercizio della funzione1

1

 La durata del mandato degli UFT è di quattro anni.2

2

 Gli UFT possono esercitare la loro attività fino alla fine dell’anno in cui compiono 70 anni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Art. 4Introduzione e compiti generali

1

 L’UFT è introdotto nelle sue attività e istruito dall’Aggruppamento Difesa e dal perito federale degli impianti di tiro.

2

 L’UFT risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che rientrano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’Aggruppamento Difesa, al perito federale degli impianti di tiro o all’autorità militare cantonale, l’UFT trasmette le domande a chi di dovere con il suo preavviso.

3

 L’Aggruppamento Difesa può affidare agli UFT compiti speciali.

Art. 5Rappresentanza in organi specializzati1

1

 A richiesta, l’UFT rappresenta gli interessi della Confederazione per quanto attiene al tiro fuori del servizio, segnatamente negli organi specializzati seguenti:

  1. a.

    nelle commissioni cantonali e comunali nonché negli organi di vigilanza;

  2. b.

    all’assemblea dei delegati della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST);

  3. c.

    all’assemblea dei delegati dell’USS Assicurazioni2;

  4. d.

    all’assemblea dei delegati delle sotto-organizzazioni della FST attive nel suo circondario.

2

 Per le attività di cui al capoverso 1 sono corrisposte annualmente indennità per dieci mezze giornate al massimo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).
  2. Originaria: Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST)

Art. 6Rapporti d’istruzione

1

 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, l’UFT organizza un rapporto d’istruzione con i presidenti delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In tale occasione, egli stabilisce segnatamente le priorità annuali per quanto attiene ai controlli.

2

 L’UFT può organizzare periodicamente un rapporto d’istruzione con tutti i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In questo caso non sono tenuti i rapporti di cui al capoverso 1 e all’articolo 16 capoverso 1.1

3

 L’UFT istruisce i nuovi presidenti delle commissioni cantonali di tiro prima dei rapporti d’istruzione e consegna loro gli atti.

4

 Può partecipare ai rapporti d’istruzione dei suoi presidenti in qualità di consulente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 7Corsi di tiro

RS 512.312

I compiti dell’UFT concernenti i corsi di tiro fuori del servizio sono disciplinati nell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 2003 sui corsi di tiro.

Art. 8Controllo degli esercizi di tiro e del tiro in campagna

1

 Fondandosi sui rapporti di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT dispone, in caso di necessità, che i tiri di una determinata società vengano sottoposti a controlli supplementari. Questi controlli supplementari sono eseguiti dal presidente competente della commissione cantonale di tiro o dallo stesso UFT.

2

 Nel suo circondario l’UFT può controllare, in collaborazione con la FST e le auto­rità militari cantonali, anche i tiri in campagna.

Art. 9Controllo degli impianti di tiro

1

 L’UFT sorveglia, conformemente all’ordinanza del 27 marzo 19911 sugli impianti per il tiro fuori del servizio, gli impianti di tiro dei Comuni e delle società di tiro riconosciute del suo circondario. Egli provvede affinché le pertinenti prescrizioni siano osservate.

2

 Assiste i Cantoni, i Comuni e le società di tiro in tutte le questioni riguardanti nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni di impianti di tiro.

3

 Fondandosi sul rapporto di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT esamina le carenze riscontrate e dispone i miglioramenti necessari.

  1. [RU 1991 1292, 1996 396. RU 2004 4881 art. 30]. Vedi ora l’O del 15 nov. 2004 (RS 510.512).

Art. 10Rapporto annuale

1

 Ogni anno l’UFT presenta all’Aggruppamento Difesa un rapporto annuale sull’atti­vità della commissione nel suo circondario.

2

 Sui corsi di tiro devono essere allestiti rapporti particolari.

3

 L’Aggruppamento Difesa stabilisce i temi dei rapporti e le scadenze.

Art. 11Conferenza federale di tiro12

1

 Una volta all’anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, gli UFT sono convocati alla conferenza federale di tiro. Il capo Comando Istruzione nomina il presidente. Le deliberazioni sono registrate in un verbale. Il verbale è trasmesso in forma elettronica agli UFT e alle commissioni cantonali di tiro.3

2

 Se necessario, alla conferenza federale di tiro possono essere convocati specialisti militari o civili e rappresentanti di servizi ufficiali, della FST e dell’USS Assicurazioni; essi hanno voto consultivo.4

3

 Dopo la fine degli esercizi di tiro, l’Aggruppamento Difesa può convocare una volta all’anno gli UFT a una conferenza su questioni tecniche inerenti al tiro fuori del servizio. Essa è preparata e organizzata dal perito federale degli impianti di tiro.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Capitolo 3: Commissioni cantonali di tiro

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12Commissioni cantonali di tiro

1

 Le commissioni cantonali di tiro sono tecnicamente subordinate all’UFT del rispettivo circondario di tiro.

2

 Esse sorvegliano e assistono i circondari di tiro cantonali loro assegnati. Ciascuna commissione consta di un presidente e di un determinato numero di membri che dipende dal numero delle società di tiro subordinate.

3

 L’UFT competente può proporre all’autorità militare cantonale la revoca del presi­dente o di membri di una commissione cantonale di tiro a causa di carenze a livello tecnico, organizzativo o della comunicazione. L’Aggruppamento Difesa deve esserne informato senza indugio.

Art. 13Durata del mandato, durata d’esercizio della funzione e limite d’età1

Per quanto riguarda la durata del mandato, la durata d’esercizio della funzione e il limite d’età dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si applicano le regolamentazioni cantonali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Art. 14Eleggibilità

Possono essere nominati membri di una commissione cantonale di tiro gli Svizzeri membri di una società di tiro riconosciuta.

Sezione 2: Compiti dei presidenti

Art. 15Compiti

1

 Il presidente della commissione cantonale di tiro coordina e sorveglia l’attività dei membri della commissione ed è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni nel circondario di tiro cantonale.

2

 Egli risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che rien­trano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’UFT o all’autorità militare cantonale, trasmette le domande a chi di dovere con il suo pre­avviso.

3

 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro compiti speciali.

Art. 16Rapporto d’istruzione

1

 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il presidente della commissione cantonale di tiro organizza, con i membri della sua commissione, un rapporto d’istruzione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 della presente ordinanza.

2

 Prima del rapporto d’istruzione, egli introduce i nuovi membri della commissione nei loro compiti e consegna loro gli atti.

3

 Egli può partecipare a rapporti d’istruzione dei membri delle sua commissione in qualità di consulente.

4

 Alla fine degli esercizi di tiro, può invitare i membri della sua commissione a un rapporto annuale finale.

Art. 17Controllo dei tiri

1

 Se sono constatate carenze riguardanti i tiri, il presidente della commissione canto­nale di tiro trasmette senza indugio il rapporto di controllo all’UFT allo scopo di stabilire l’ulteriore modo di procedere.

2

 L’organizzazione e il controllo dei tiri di allenamento per il tiro in campagna e dei tiri di gara dei giovani tiratori sono esclusivamente di competenza della FST.

Art. 18Corsi di tiro

Il presidente della commissione cantonale di tiro può essere incaricato dall’UFT di preparare e dirigere corsi di tiro.

Art. 19Controllo dei rapporti di tiro1

1

 Il presidente della commissione cantonale di tiro verifica i rapporti di tiro vidimati dai membri della sua commissione nel sistema d’informazione Tiro e attività fuori del servizio (SAT-Admin) e, se necessario, richiede i fogli di stand per un controllo supplementare.

2

 I rapporti di tiro, le ordinazioni di munizioni e gli elenchi dei tiratori «rimasti» sono vidimati dal presidente della commissione nel sistema SAT-Admin all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa e delle autorità militari cantonali competenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Art. 20Rapporto annuale

Ogni anno, il presidente della commissione cantonale di tiro presenta all’UFT com­petente un rapporto annuale sull’attività della sua commissione.

Art. 21Assemblee delle associazioni

Il presidente della commissione cantonale di tiro può assistere, una volta l’anno, a un’assemblea dei delegati dell’associazione distrettuale, regionale o cantonale dei tiratori, tenuta nel suo circondario di tiro, per rappresentarvelo.

Sezione 3: Compiti dei membri delle commissioni

Art. 22Compiti

1

 Il membro della commissione cantonale di tiro vigila sull’amministrazione, sull’andamento dei tiri e sugli impianti di tiro delle società poste sotto il suo con­trollo. Egli sorveglia segnatamente l’attività edilizia nei dintorni degli impianti di tiro e presenta, per la via di servizio, un rapporto se l’uso di detti impianti è pregiu­dicato.

2

 Egli esamina tutte le domande che gli sono indirizzate e le trasmette senza indugio, munite del suo preavviso, al presidente della sua commissione.

3

 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare a un membro di una commissione cantonale di tiro compiti speciali.

Art. 23Rapporto d’istruzione e assistenza ai rappresentanti delle società1

1

 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il membro della commissione cantonale di tiro organizza, con le società di tiro poste sotto il suo controllo, un rap­porto d’istruzione.

2

 In tale occasione, occorre introdurre segnatamente i rappresentanti delle società di nuova nomina nei loro compiti. Il membro della commissione cantonale di tiro assiste ogni società di tiro anche durante l’anno.2

3

 Alla fine degli esercizi di tiro, egli può convocare i rappresentanti delle società incaricati dell’allestimento dei rapporti di tiro a un rapporto d’istruzione speciale. Per questa attività, egli può conteggiare una mezza indennità giornaliera al massimo.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Art. 24Corsi di tiro

1

 Il membro della commissione cantonale di tiro può essere chiamato, in rappresen­tanza del presidente della commissione, a fungere da comandante di corso, istruttore di tiro, aiuto istruttore o segretario nell’ambito dei corsi di tiro.

2

 Quando non sono disponibili membri delle commissioni cantonali di tiro a suffi­cienza per l’esecuzione dei corsi di tiro, è possibile ricorrere a segretari o aiuto istruttori provenienti dalle società di tiro.

Art. 25Vigilanza sui tiri

1

 Presso le società di tiro poste sotto la sua vigilanza, il membro della commissione cantonale di tiro controlla una volta l’anno:

  1. a.

    il programma obbligatorio e un esercizio di tiro del corso per giovani tiratori delle società di tiro con il fucile;

  2. b.

    un programma obbligatorio delle società di tiro con la pistola.

2

 Il controllo comprende l’andamento completo dei tiri e le condizioni all’interno e nelle vicinanze degli impianti di tiro interessati. Al riguardo, sono determinanti segnatamente i criteri di controllo stabiliti ogni anno dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 26Rapporto di controllo

Per ogni esercizio di tiro controllato, occorre allestire un rapporto di controllo stan­dardizzato. L’Aggruppamento Difesa mette a disposizione l’apposito modulo.

Art. 27Verifica dei fogli di stand e dei rapporti di tiro1

Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli provvede a vidimare i rapporti di tiro nel sistema SAT-Admin all’attenzione del presidente della commissione cantonale di tiro.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Art. 28Funzioni esercitate in associazioni1

Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono accettare la nomina in seno a un organo di un’associazione per il tiro fuori del servizio soltanto previo consenso dell’Aggruppamento Difesa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 29Termini1

I termini che devono essere rispettati dagli UFT e dalle commissioni cantonali di tiro sono stabiliti dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un appo­sito scadenzario ufficiale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 30Istruzione1

L’Aggruppamento Difesa provvede affinché gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possano beneficiare di un’istruzione e di un perfezionamento conformi alla loro funzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 31Pubblicazione di atti ufficiali1

Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono pubblicare atti e rapporti concernenti la loro attività soltanto con l’autorizzazione dell’Aggruppa­mento Difesa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 32Indennità1

1

 Le indennità per gli UFT e le commissioni cantonali di tiro sono stabilite nell’allegato 2. Per ottenere dette indennità è necessario allestire un rendiconto delle spese nel sistema SAT-Admin.

2

 I giustificativi contabili e le ricevute devono essere indirizzati elettronicamente mediante il sistema SAT-Admin, per la via di servizio, all’Aggruppamento Difesa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770).

Art. 33AVS e tassazione1

1

 L’obbligo di pagare le quote all’AVS e di dichiarare il guadagno per le imposte si fonda sulle pertinenti disposizioni legislative. L’Aggruppamento Difesa è tenuto a informare l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Cassa federale di compensazione riguardo agli importi versati ai singoli interessati.

2

 Contemporaneamente al versamento delle indennità, a tutti gli interessati sono spediti estratti con il relativo saldo.

3

 Gli UFT, i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro di nuova nomina devono annunciarsi senza indugio all’Aggruppamento Difesa per l’apertura del conto individuale delle quote presso la Cassa federale di compensazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Art. 34Stampati e materiale1

1

 La Confederazione mette gratuitamente a disposizione degli UFT e dei membri delle commissioni cantonali di tiro la documentazione e il materiale necessari per l’istruzione.

2

 Le spese per gli invii postali sono rimborsate agli UFT dall’Aggruppamento Difesa su presentazione della ricevuta. Al riguardo, i membri delle commissioni cantonali di tiro si rivolgono alle autorità militari cantonali competenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 35Esecuzione

L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 36Diritto previgente: abrogazione

Non pubblicata nella RU.

L’ordinanza del DMF del 2 dicembre 1974 concernente le attribuzioni e le inden­nità delle commissioni di tiro è abrogata.

Art. 37Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegati

  • Indennità giornaliere

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).