Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 3 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 2, 40 capoverso 1 lettera a, 41 capoverso 2 e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, ordina:
Capitolo 1: Contenuti dell’istruzione al tiro fuori del servizio
- L’istruzione al tiro a 300 m con il fucile d’assalto e l’istruzione al tiro a 25 e 50 m con la pistola comprende:
- a.
l’istruzione alla tecnica di tiro;
- b.
l’istruzione alla partenza del colpo;
- c.
l’apprendimento e il consolidamento del maneggio corretto dell’arma;
- d.
la conoscenza delle prescrizioni di sicurezza concernenti lo stand di tiro.
Capitolo 2: Manifestazioni di tiro
Art. 2Consegna di munizione per manifestazioni di tiro
1 La Confederazione consegna munizione gratuita per le manifestazioni di tiro seguenti:
- a.
- b.
corsi di tiro di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sul tiro;
- c.
finali delle gare nazionali dei giovani tiratori;
- d.
tiri del personale addetto alla sicurezza a livello federale (Ministero pubblico della Confederazione, Polizia federale, Banca nazionale ecc.).
2 Per gli esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio, la Confederazione conse-gna munizione a pagamento a un prezzo d’acquisto stabilito nell’allegato 7.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 3Manifestazioni di tiro per giovani con fucile d’assalto1
1 Le manifestazioni di tiro per giovani sono sostenute, su richiesta, mediante la consegna di munizione a pagamento e, sempre che le scorte lo consentano, il prestito di fucili d’assalto 90 (F ass 90). Per il prestito sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 48 segg.2
2I tiri per giovani possono essere organizzati soltanto da società di tiro riconosciute. I partecipanti devono essere istruiti al maneggio dell’arma e assistiti da monitori di tiro o da allenatori della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST).
3 Le domande devono essere presentate all’Aggruppamento Difesa, allegando i documenti comprovanti l’esistenza di una copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 5, al più tardi tre mesi prima della manifestazione. L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di munizione a pagamento e al prestito di fucili d’assalto 90.
4 Per i corsi d’istruzione dei giovani non sono consegnate armi in prestito.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 4Tiri al di fuori delle società di tiro riconosciute
1 Al di fuori delle società di tiro riconosciute possono essere effettuati, previa domanda, tiri con armi e munizioni d’ordinanza se:
- a.
sono diretti da monitori di tiro o da allenatori della FST;
- b.
l’organizzazione che effettua i tiri ha regolato la copertura assicurativa, compresa l’assicurazione di responsabilità civile.
2 Le domande devono essere presentate, al più tardi tre mesi prima del tiro, all’Aggruppamento Difesa allegando i documenti giustificativi conformemente al capoverso 1. L’Aggruppamento Difesa decide in merito alle domande e alla consegna di munizione a pagamento.
1 L’Aggruppamento Difesa sostiene i tiri storici. Su domanda, possono beneficiare di tale sostegno se:
- a.
commemorano un evento importante della storia della Confederazione Svizzera;
- b.
sono diretti da monitori di tiro;
- c.
l’organizzazione responsabile dei tiri ha disciplinato la copertura assicurativa, compresa l’assicurazione di responsabilità civile.
2 Le domande devono essere presentate, al più tardi tre mesi prima del tiro, all’Aggruppamento Difesa allegando i documenti giustificativi secondo il capoverso 1.
3 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alle domande, alla consegna di munizione a pagamento e ai premi della Confederazione.
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 5Copertura assicurativa1
L’organizzazione responsabile dello svolgimento del tiro fuori del servizio assicura i partecipanti alle manifestazioni di tiro per giovani, a manifestazioni di tiro al di fuori delle società riconosciute e a tiri storici contro le conseguenze di infortuni e di danni materiali nonché le pretese in materia di responsabilità civile.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Capitolo 3: Dispense
Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:
- a.
gli obbligati al tiro che durante l’anno in questione prestano almeno 45 giorni di servizio militare con soldo;
- abis.
gli obbligati al tiro che durante l’anno in questione prestano almeno 45 giorni di istruzione o impiego nell’ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario;
- b.
gli obbligati al tiro che hanno ottenuto un congedo per l’estero prima del 1° agosto, nonché le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che rientrano da un congedo all’estero e sono riequipaggiati con l’arma personale soltanto dopo il 31 luglio;
- c.
gli obbligati al tiro ai quali l’arma personale è stata ritirata in via cautelare conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari ed è stata riconsegnata soltanto dopo il 31 luglio;
- d.
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare rincorporate nell’esercito e riequipaggiate con l’arma personale soltanto dopo il 31 luglio;
- e.
i militari dispensati da una Commissione per la visita sanitaria (CVS), se la dispensa scade dopo il 31 luglio;
- f.
i militari dispensati dalle autorità militari del Cantone di domicilio a causa di privazione della libertà personale, malattia, infortunio o maternità, se la dispensa scade dopo il 31 luglio;
- g.
gli obbligati al tiro che, in seguito a rifiuto del servizio, sono oggetto di un’inchiesta penale o stanno scontando una pena;
- h.
gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda per il servizio militare non armato, fino al momento in cui la pertinente decisione è passata in giudicato;
- i.
gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda d’ammissione al servizio civile, fino al momento in cui la pertinente decisione è passata in giudicato.
- RS 514.10
Capitolo 4: Associazione nazionale di tiratori e società di tiro
Sezione 1: Federazione sportiva svizzera di tiro
La FST è l’unica associazione nazionale di tiratori riconosciuta.
Sezione 2: Società di tiro
Art. 8Monitori di tiro
1 È riconosciuto come monitore di tiro a 300 m chi ha assolto con successo un corso per monitori di tiro a 300 m o un corso per capi dei giovani tiratori1.
2 È riconosciuto come monitore di tiro a 25/50 m chi ha assolto con successo un corso per monitori di tiro a 25/50 m.
3 I monitori di tiro dirigono gli esercizi federali e gli esercizi di tiro facoltativi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza sul tiro. Sono in particolare responsabili dell’assistenza ai tiratori deboli e inesperti.2
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 9Capi dei giovani tiratori
1 È riconosciuto come monitore dei giovani tiratori chi ha assolto con successo un corso per capi dei giovani tiratori.
2 I capi dei giovani tiratori sono competenti per l’istruzione dei giovani tiratori e possono essere attivi come monitori di tiro a 300 m.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 10Rapporto d’istruzione
1 Le società di tiro partecipano al rapporto d’istruzione annuale del membro competente della commissione cantonale di tiro.
2 Partecipano al rapporto in qualità di rappresentanti delle società di tiro:
- a.
- b.
- c.
almeno un monitore di tiro a 300 m;
- d.
almeno un monitore di tiro a 25/50 m; e
- e.
i capi dei giovani tiratori.
3 I capi dei giovani tiratori devono partecipare soltanto se nell’anno in questione è organizzato un corso per giovani tiratori.
Le società di tiro indirizzano tutte le domande, le richieste e le notificazioni al membro competente della commissione cantonale di tiro.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 12Società di tiro sotto sorveglianza speciale
Le società di tiro poste sotto sorveglianza speciale possono organizzare esercizi federali soltanto in presenza di un membro della commissione cantonale di tiro.
Art. 12aPubblicazione di classifiche1
1 Le società di tiro possono allestire e pubblicare classifiche di gare di tiro svolte nel quadro di esercizi di tiro e corsi d’istruzione secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza sul tiro.
2 Le classifiche possono contenere i seguenti dati relativi ai partecipanti: cognome, nome, luogo di domicilio, anno di nascita, società, genere di arma e numero di punti.
3 Non è consentito pubblicare classifiche degli esercizi federali obbligatori contenenti dati di obbligati al tiro.
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Capitolo 5: Organizzazione dei tiri
Art. 13Prescrizioni di sicurezza1
1 Per il tiro fuori del servizio sono applicabili i regolamenti delle armi emanati dall’esercito e l’ordinanza del 15 novembre 20042 sugli impianti per il tiro fuori del servizio.
2 I monitori di tiro sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- RS 510.512
1 I monitori di tiro assumono la responsabilità dei tiri nell’ambito degli esercizi federali e degli esercizi di tiro facoltativi.
2 Essi eseguono il controllo della scarica.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 15Protezione dell’udito1
1 Durante gli esercizi di tiro, tutte le persone presenti nello stand di tiro devono portare cuffie di protezione dell’udito. I pertinenti avvisi devono essere esposti in modo ben visibile negli stand di tiro.
2 I militari equipaggiati con una cuffia di protezione dell’udito devono utilizzarla in occasione di tutti gli esercizi di tiro.
3 Le società di tiro sono tenute a mettere spontaneamente a disposizione cuffie di protezione dell’udito.
4 Per i corsi per giovani tiratori, le cuffie di protezione dell’udito sono messe a disposizione dal DDPS.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Capitolo 6: Esercizi federali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 16Avviso concernente gli esercizi federali, gli esercizi di tiro1
1 La società di tiro iscrive nel sistema di informazione Tiro e attività fuori del servizio (SAT-Admin), almeno 14 giorni prima del primo esercizio di tiro, ma al più tardi entro il 10 aprile, la data, l’ora e il luogo di tutti gli esercizi federali previsti entro il 31 agosto ed entro la fine dell’anno civile tutti gli altri esercizi di tiro facoltativi e i corsi di tiro.2
2 Se una registrazione deve essere modificata dopo il 10 aprile, tale modifica deve essere comunicata immediatamente al membro della commissione cantonale di tiro, che provvede ad aggiornare la registrazione nel sistema SAT-Admin.3
3 Prima del rapporto d’istruzione, le società possono svolgere esercizi federali, corsi per giovani tiratori e corsi per giovani tiratori alla pistola soltanto con il consenso del presidente della commissione cantonale di tiro competente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 17Diritto di partecipazione
1 Chi, nell’anno in questione, compie il 20° anno d’età o ha assolto la scuola reclute è autorizzato a eseguire in una società di tiro, una volta l’anno e per genere di arma, gli esercizi federali con l’arma corta da fuoco e l’arma da fuoco portatile.
3 Il programma obbligatorio con la pistola e il tiro in campagna con la pistola possono essere effettuati ognuno soltanto una volta. La scelta delle distanze è libera.
4 I dettagli concernenti gli esercizi federali sono disciplinati nell’allegato 1.
5 Agli esercizi federali può essere ammesso unicamente chi offre la garanzia di maneggiare con sicurezza l’arma. I comitati delle società di tiro sono responsabili per l’ammissione.2
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797).
Art. 18Diritto di partecipazione per giovani tiratori e per giovani tiratori con la pistola
1 Agli esercizi federali alla distanza di 300 m sono ammessi anche i partecipanti ai corsi per giovani tiratori.1
2 Agli esercizi federali alla distanza di 25 m possono essere ammessi anche i tiratori che nell’anno in questione compiono il 17° anno d’età e partecipano a un corso d’istruzione per giovani al tiro con la pistola.
3 La FST può autorizzare ulteriori tiratori a partecipare al tiro in campagna. Per quest’ultimi può essere ritirata munizione a pagamento. Essi non sono assicurati presso l’assicurazione militare e non hanno diritto a prestazioni della Confederazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 19Diritto di partecipazione per tiratori stranieri
I tiratori stranieri possono partecipare agli esercizi federali, sempre che adempiano le condizioni di cui all’articolo 12 dell’ordinanza sul tiro. Tuttavia, essi non hanno diritto alle prestazioni della Confederazione, ma sono autorizzati a ritirare munizione a pagamento. La loro assicurazione di responsabilità civile dev’essere garantita dalla società di tiro.
1 I sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro eseguono il programma obbligatorio a 300 m con la loro arma personale. Gli esercizi possono essere eseguiti con l’arma di un altro tiratore soltanto per motivi di forza maggiore.
2 Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro eseguono il programma obbligatorio a 300 m con la loro arma personale in prestito. Se non hanno un’arma personale in prestito, possono utilizzare l’arma di un altro tiratore. 1
3 Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro eseguono il programma obbligatorio a 25 m con la loro arma personale.
4 I giovani tiratori eseguono gli esercizi federali a 300 m con il fucile d’assalto 90.
5 I membri dei corpi di polizia e del Corpo delle guardie di confine possono eseguire gli esercizi federali con la propria arma di servizio.
6 Gli altri tiratori eseguono gli esercizi federali con un’arma d’ordinanza o un’arma autorizzata secondo l’elenco dei mezzi ausiliari.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Per gli esercizi federali possono essere utilizzati soltanto i fogli di stand ufficiali.
Art. 22Bersagli d’ordinanza
1 L’Aggruppamento Difesa designa:
- a.
i bersagli d’ordinanza per impianti con bersagli mobili e bersagli scorrevoli che devono essere acquistati presso rivenditori specializzati;
- b.
i bersagli d’ordinanza autorizzati per impianti di bersagli elettronici di fabbricanti civili.
2 I dettagli concernenti i bersagli e il modo di marcare sono disciplinati negli allegati 2 e 3.
Una persona può essere impiegata come marcatore a partire dall’anno in cui compie 15 anni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Sezione 2 Programma obbligatorio
1 Il programma obbligatorio può essere eseguito unicamente nei giorni di tiro annunciati a tal fine.
2 Su richiesta, l’ufficiale federale di tiro competente può autorizzare eccezioni.
1 In occasione degli esercizi federali a 300 m il controllo d’entrata dev’essere eseguito da un monitore di tiro.
2 Per quattro bersagli mobili o due bersagli elettronici a 300 m dev’essere impiegato almeno un monitore di tiro a 300 m.
3 Per cinque bersagli fissi a 25 o 50 m dev’essere impiegato almeno un monitore di tiro a 25/50 m.
4 Gli obbligati al tiro devono portare con sé l’invito a eseguire il tiro obbligatorio, il libretto di servizio, il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro e un documento d’identità ufficiale.
5 La società di tiro verifica l’identità degli obbligati al tiro e determina se il programma obbligatorio non è già stato svolto presso un’altra società di tiro.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
1 Prima dei singoli esercizi i tiratori possono acquistare cartucce per colpi di prova.
2 Le cartucce non sparate devono essere restituite alla società di tiro. Al tiratore deve essere rimborsato il prezzo d’acquisto.
3 La società di tiro iscrive sul foglio di stand il numero di cartucce acquistate, sparate e restituite.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 27Adempimento e assolvimento del tiro obbligatorio
1 Il tiro obbligatorio è considerato adempiuto quando l’obbligato al tiro ha sparato sul bersaglio, con la sua arma personale, il numero prescritto di cartucce.
2 Il tiro obbligatorio è considerato assolto quando l’obbligato al tiro:
- a.
ha totalizzato almeno 42 punti con l’arma da fuoco portatile o almeno 120 con l’arma corta da fuoco; e
- b.
non ha sparato più di tre colpi nulli.
1 Gli obbligati al tiro che non hanno assolto il tiro obbligatorio possono ripetere al massimo due volte, nella stessa società, lo stesso giorno o in un altro, l’intero programma obbligatorio con munizione a pagamento. Essi devono essere resi attenti a questa possibilità.
2 Per ogni ripetizione dev’essere utilizzato un nuovo foglio di stand con l’avvertenza «Ripetizione 1 o 2».
3 Nel libretto delle prestazioni sono iscritti i risultati di tutti i programmi tirati. Le ripetizioni vanno contrassegnate con l’avvertenza «Ripetizione 1» o «ripetizione 2».1
4 Gli obbligati al tiro che non hanno assolto il tiro obbligatorio a 300 m sono considerati «rimasti».2
5 Gli obbligati al tiro che non hanno assolto il tiro obbligatorio a 25 m, devono eseguire il programma obbligatorio a 300 m (art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza sul tiro).3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Sezione 3: Tiro in campagna
1 La FST organizza il tiro in campagna.
2 La FST emana il regolamento concernente il tiro in campagna; tale regolamento sottostà all’approvazione dell’Aggruppamento Difesa.
3 Coloro che, trovandosi in servizio militare il giorno del tiro in campagna, non ottengono un congedo, sono autorizzati a eseguire detto tiro in servizio militare, sempre che le condizioni del servizio militare lo consentano. A tale scopo, gli interessati devono chiedere alla loro società di tiro il foglio di stand ufficiale. La munizione necessaria è prelevata dalla dotazione della truppa. Il foglio di stand compilato e vistato deve essere inviato dal comandante di truppa, tre giorni prima del tiro in campagna ufficiale, all’organizzazione della piazza di tiro competente.
4 Con l’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa, il tiro in campagna può essere organizzato anche in scuole e corsi.
Art. 30Giornate di tiro
1 La FST stabilisce le giornate di tiro d’intesa con l’Aggruppamento Difesa.
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
I risultati ottenuti al tiro in campagna devono essere attestati dalla società di tiro organizzatrice mediante apposizione del timbro sul foglio di stand.
Capitolo 7: Armi
Sezione 1: Disposizioni generali
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797).
Art. 33Mezzi ausiliari autorizzati
1 A richiesta, d’intesa con l’Aggruppamento armasuisse, l’Aggruppamento Difesa decide quali mezzi ausiliari e dispositivi sono autorizzati per le armi d’ordinanza.
2 L’Aggruppamento Difesa allestisce un catalogo dei mezzi ausiliari autorizzati per le armi d’ordinanza.
3 Prima di emanare l’elenco consulta la FST.1
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Le armi d’ordinanza della Confederazione che durante gli esercizi si rivelano difettose vanno spedite dai loro detentori, etichettate e accompagnate da una descrizione del guasto, al più vicino punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 35Scambio o perdita1
1 I tiratori sono personalmente responsabili della loro arma.
2 In caso di scambio o perdita di un’arma della Confederazione, il detentore deve avvertire immediatamente il punto di ristabilimento della BLEs e il posto di polizia più vicini. Per le armi in prestito a titolo non personale, tale obbligo incombe al comitato della società di tiro responsabile.
3 Se sulla piazza di tiro rimane un’arma della Confederazione di cui non è noto il detentore, la società di tiro responsabile deve consegnarla senza indugio al punto di ristabilimento della BLEs più vicino.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
1 Le armi possono essere custodite negli stand dei tiratori soltanto se i locali o i contenitori sono conformi ai requisiti di sicurezza per l’immagazzinamento di munizioni. Gli otturatori devono essere custoditi sotto chiave separatamente dalle armi.1
2Le armi e la munizione devono essere immagazzinate separatamente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Sezione 2: Armi personali in prestito
Le armi personali in prestito possono essere consegnate:
- a.
agli Svizzeri domiciliati in Svizzera;
- b.
agli stranieri con permesso di domicilio per la durata del loro mandato di monitori di tiro o di capi dei giovani tiratori.
Art. 38Istruzione all’arma
1 Le armi in prestito possono essere consegnate soltanto a persone che sono state istruite alla pertinente arma.
2 È istruito alla pertinente arma chi:
- a.
ha prestato almeno 45 giorni in una scuola reclute o 35 giorni in un servizio d’istruzione di base per aspiranti quadri e quadri equipaggiato con il fucile d’assalto 90 o la pistola 75;
- b.
ha prestato un servizio d’istruzione durante il quale la sua formazione è stata riequipaggiata con il fucile d’assalto 90 o la pistola 75;
- c.
è stato equipaggiato più tardi con l’arma e ha prestato un corso di ripetizione;
- d.
ha effettuato un corso di tiro con il fucile d’assalto 90 o la pistola 75;
- e.
può presentare un’attestazione scritta del presidente della propria società di tiro concernente l’istruzione al maneggio e al tiro con detta arma.
Art. 39Limitazioni in materia di consegna1
Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori:
- a.
dichiarati inabili al servizio giusta i numeri NM IV (R) oppure NM 2460–2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060–3074, 3910, 3920 e 3930 o NM 240–247, 250, 251, 253, 259–262, 270–275, 280–290, 306, 307, 392 e 393 dei codici della Nosologia Militaris2;
- b.
esclusi dal servizio o dall’esercito conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19953 e al Codice penale militare del 13 giugno 19274;
- c.
verosimilmente suscettibili di mettere in pericolo con l’arma se stessi o terzi;
- d.
- e.
che hanno rinunciato a ricevere un’arma personale in dotazione;
- f.
che hanno già ricevuto in proprietà dalla Confederazione un’arma dello stesso tipo oppure che sono equipaggiati di una tale arma come arma personale;
- g.
- h.
a causa del ritiro di armi dell’esercito sono registrati nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge sulle armi del 20 giugno 19975;
- i.
che sono stati ammessi al servizio civile.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- Regolamento 59.10; non pubblicato nella RU.
- RS 510.10
- RS 321.0
- RS 514.54
Art. 40Precondizione in materia di scorte
La consegna di armi personali in prestito ha luogo nella misura in cui lo consentono le scorte.
Art. 41Prestito di armi personali1
RS 514.10Le armi personali in prestito possono essere prestate a terzi per partecipare a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 21 novembre 2018 sull’equipaggiamento personale dei militari, sempre che l’utente offra garanzie per un maneggio, una manutenzione e una custodia dell’arma conformi alle prescrizioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 2 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6733).
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 45Condizione per la consegna di un’arma personale in prestito1
1 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito ottengono un’arma in prestito se dimostrano, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, che negli ultimi tre anni civili hanno eseguito quattro esercizi federali con la corrispondente arma.
2 I militari dispensati dal tiro obbligatorio non sono esenti dall’obbligo di fornire la prova di questi tiri.
3 Il libretto delle prestazioni e il sistema SAT-Admin devono contenere le relative iscrizioni.
4 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito non incorporati nell’esercito ricevono l’arma personale in prestito se presentano un permesso d’acquisto di armi valido secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi. In casi eccezionali è sufficiente una copia della domanda di permesso d’acquisto di armi, trasmessa da almeno 30 giorni civili all’ufficio delle armi competente. Se entro 30 giorni civili non è presentato alcun permesso d’acquisto di armi valido, la BLEs ritira l’arma in prestito.
5 I militari che sono stati riequipaggiati con un’altra arma personale ricevono un’arma personale in prestito senza dover presentare il certificato di tiro secondo il capoverso 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- RS 514.54
Art. 46Controllo delle armi in prestito1
1 La BLEs tiene il controllo delle armi in prestito consegnate. I detentori di un’arma personale in prestito devono presentarla spontaneamente almeno ogni tre anni al centro logistico dell’esercito più vicino per il controllo. Nella stessa occasione, devono dimostrare che hanno il diritto di conservare l’arma.2
2 Le condizioni per conservare un’arma in prestito sono adempiute se il detentore di un’arma in prestito ha fornito il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1.
3 Il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1 viene documentato con le relative iscrizioni:
- a.
- b.
nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.3
4 I detentori di un’arma in prestito si assumono le spese di viaggio e di trasporto.4
5 La BLEs può riesaminare in ogni momento il diritto di conservare l’arma in prestito. Emana le istruzioni necessarie.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 47Restituzione e ritiro dell’arma personale in prestito1
1 Il detentore di un’arma personale in prestito la restituisce immediatamente al punto di ristabilimento della BLEs più vicino se:
- a.
- b.
sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l’articolo 39.
2 La BLEs ritira l’arma personale in prestito segnatamente se:
- a.
il suo detentore ha effettuato modifiche non regolamentari o ha permesso che queste fossero effettuate;
- b.
il suo detentore non ha presentato il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1; può richiedere un riesame da parte della BLEs entro 30 giorni;
- c.
il suo detentore non ha ottemperato all’obbligo del controllo secondo l’articolo 46 capoverso 1 dopo il richiamo;
- d.
sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l’articolo 39.
3 Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera a è definitivo. Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera c dura almeno un anno.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 557).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Il detentore è responsabile dell’arma in prestito confidatagli e risponde in caso di danno o perdita.
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Sezione 3: Armi non personali in prestito
Art. 48Armi in prestito per corsi per giovani tiratori
1 Le società di tiro riconosciute possono ottenere fucili d’assalto 90 per l’organizzazione di corsi per giovani tiratori. Le disposizioni per la consegna sono emanate dall’Aggruppamento Difesa.
2 I fucili d’assalto in prestito devono essere ordinati con il sistema SAT-Admin tre settimane prima dell’inizio del corso.1
3 I fucili d’assalto in prestito sono approntati per la consegna dal punto di ristabilimento della BLEs più vicino a partire dal 15 febbraio dell’anno del corso. La consegna ha luogo soltanto a capi dei giovani tiratori in grado di legittimarsi come tali e che presentano un documento d’identità ufficiale, oppure, dietro presentazione di un documento d’identità ufficiale, a una persona accreditata dal monitore dei giovani tiratori che ha effettuato l’ordinazione.2
4 Il monitore dei giovani tiratori responsabile deve restituire i fucili d’assalto in prestito al termine dei corsi per giovani tiratori, ma al più tardi entro il 31 ottobre del pertinente anno, al punto di ristabilimento della BLEs che ha effettuato la consegna. Su richiesta, il punto di ristabilimento della BLEs può autorizzare la restituzione a una data ulteriore. Prima della restituzione deve essere eseguito un servizio di parco.3
5 L’organizzazione del trasporto per il ritiro e la riconsegna delle armi in prestito per i corsi per giovani tiratori incombe alla società di tiro interessata.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643)
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 49Armi in prestito per l’istruzione dei giovani al tiro alla pistola
1 I monitori e gli allenatori istruiti della FST possono ottenere pistole 75 in prestito per i giovani che partecipano agli esercizi federali e ai tiri facoltativi alla pistola.1
2 Le domande per ottenere le pistole in prestito devono essere presentate all’Aggruppamento Difesa indicando i dati personali dei giovani tiratori.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
1 I comitati delle società di tiro sono responsabili che le armi consegnate in prestito per l’istruzione dei giovani tiratori e per l’istruzione dei giovani al tiro alla pistola siano sottoposte a manutenzione, custodite e impiegate correttamente.1
2 È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori che hanno compiuto 17 anni un fucile d’assalto in prestito soltanto se privo dell’otturatore.2
3 Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori alla pistola le pistole in prestito.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6733).
Art. 52Spese di riparazione e di pulizia
1 Le spese di riparazione derivanti dalla normale usura sono a carico della Confederazione.
2 Le spese di riparazione e di pulizia dovute a cattiva manutenzione dell’arma o a negligenza sono a carico delle società di tiro.
Capitolo 8: Munizione
Art. 53Disposizioni generali
1 Con le armi d’ordinanza oppure con le armi ammesse secondo l’elenco dei mezzi ausiliari, in tutti gli esercizi di tiro e in tutti i corsi d’istruzione di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sul tiro può essere sparata soltanto munizione d’ordinanza non modificata oppure munizione ammessa secondo l’elenco dei mezzi ausiliari.1
2 Può essere consegnata ai tiratori unicamente la quantità di munizione gratuita e di munizione a pagamento necessaria per il pertinente esercizio di tiro.
3 Le società sono tenute a farsi riconsegnare le cartucce ritirate in più dai tiratori; esse riacquistano la munizione a pagamento al prezzo di consegna.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 54Ordinazione e restituzione
L’ordinazione e la restituzione della munizione sono disciplinate nell’allegato 4.
Art. 55Centro di fornitura1
La munizione per il tiro fuori del servizio è consegnata dall’Aggruppamento Difesa.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 56Diritto all’ottenimento
1 Il diritto all’ottenimento di munizione d’ordinanza è limitato alle società di tiro con il fucile per la munizione per fucile e alle società di tiro con la pistola per la munizione per pistola.
2 Le società di tiro riconosciute sono autorizzate a ordinare una volta l’anno, conformemente all’allegato 4 e nei limiti dei crediti concessi, la munizione gratuita e a pagamento sufficiente a coprire il loro fabbisogno annuale.
3 I gestori di impianti di tiro collettivi possono ottenere munizioni di ordinanza presso il DDPS per i tiri secondo la presente ordinanza. Provvedono a un controllo adeguato della consegna della munizione.1
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
1 La munizione ritirata per il tiro fuori del servizio può essere utilizzata unicamente negli impianti di tiro o sulle piazze di tiro autorizzate.
- Abrogati dal n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797).
1 È vietato consegnare munizione a società di tiro non riconosciute, a organizzazioni o a unità militari.
2 Sono eccettuati:
- a.
le consegne di munizione per i corsi di tiro, contro buono;
- b.
le consegne di munizione per manifestazioni di tiro poco importanti giusta l’allegato 4 numero 3.
- c.
3 Lo scambio di munizione tra società di tiro riconosciute è consentito fino a 5000 colpi per genere di munizione.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Le società di tiro riconosciute tengono una contabilità della munizione ritirata, sparata e riconsegnata; esse conservano tale contabilità durante cinque anni.
Art. 60Munizione difettosa
1 In caso di difetti alla munizione, si devono spedire immediatamente all’Aggruppamento Difesa:1
- a.
le cartucce o i bossoli in questione;
- b.
il pacco con il resto della munizione, la carta d’imballaggio con l’etichetta munita delle indicazioni di fabbricazione, i piombi e l’avviso d’imballaggio;
- c.
un rapporto con:
- 1.
una breve descrizione del difetto (cartucce inesplose, deformazione del bossolo, fenomeni insoliti durante il tiro),
- 2.
la designazione e il numero dell’arma,
- 3.
una descrizione dello stato dell’arma (se possibile allegando una fotografia),
- 4.
una descrizione del magazzino della munizione,
- 5.
i dati personali del tiratore, del monitore di tiro e del presidente della società.
2 Se contemporaneamente al difetto della munizione si è manifestato un difetto dell’arma della Confederazione, occorre spedire l’arma, etichettata, nello stato in cui si trova e senza che sia stata pulita, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino a fini di accertamento, unitamente a quanto menzionato nel capoverso 1.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 61Munizione e imballaggi difettosi1
Eventuali difetti alla munizione e all’imballaggio devono essere comunicati immediatamente all’Aggruppamento Difesa allegando il bollettino di consegna e l’imballaggio con l’etichetta del pertinente invio.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
1 I comitati delle società provvedono affinché la munizione sia custodita in modo appropriato e sicuro. Le esigenze tecniche per l’immagazzinamento della munizione sono disciplinate in istruzioni.
2 La munizione con danni imputabili a cattivo immagazzinamento o all’umidità dev’essere immediatamente riconsegnata al centro di fornitura. Il rapporto sulla causa del danno dev’essere vistato dalla commissione cantonale di tiro competente e spedito all’Aggruppamento Difesa. Quest’ultimo decide se la munizione dev’essere sostituita.1
3 Le cartucce danneggiate devono essere rinviate al centro di fornitura. Tali cartucce non sono sostituite; esse sono però bonificate alla società di tiro nel rendiconto annuo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
1 Le società di tiro o gli organizzatori di manifestazioni di tiro possono disporre dei bossoli.
2 In caso di rinvio al centro di fornitura, il ricupero non è rimborsato.
3 Con le armi d’ordinanza è vietato sparare cartucce con bossoli d’ordinanza ricaricati.
Capitolo 9: Prestazioni della Confederazione
Art. 64Prestazioni a favore della FST
Le indennità alla FST sono versate conformemente all’allegato 6 in base ai rapporti di tiro ricevuti.
Art. 65Prestazioni a favore delle società
1 Le prestazioni della Confederazione alle società sono concesse conformemente all’allegato 6 quando i fogli di stand e i rapporti di tiro sono stati compilati secondo le prescrizioni e inoltrati entro i termini fissati.
2 Le prestazioni della Confederazione sono versate una volta all’anno per ogni esercizio federale e soltanto per gli esercizi tirati e terminati conformemente alle prescrizioni, sempre che per i tiratori possa essere dimostrata, tra il 1° gennaio e il 31 agosto dell’anno corrente, l’appartenenza a una categoria secondo l’articolo 40 capoverso 2 dell’ordinanza sul tiro.1
3 Nelle prestazioni della Confederazione alle società è compresa un’indennità per la copertura assicurativa contro le conseguenze di danni materiali e le pretese in materia di responsabilità civile per i partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro secondo l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza sul tiro.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 66Prestazioni a favore della copertura assicurativa
1 La Confederazione copre i rischi di incendio, di danni causati dall’acqua e di furto per la munizione d’ordinanza, le armi in prestito e il materiale di corpo immagazzinati presso società di tiro riconosciute o, su loro incarico, presso terzi.
2 Tutti i danni devono essere notificati all’Aggruppamento Difesa.
Capitolo 10: Disposizioni amministrative
Sezione 1: Scadenze
Le scadenze che devono essere rispettate dalle società di tiro sono stabilite dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un apposito elenco ufficiale.
Sezione 2: Libretto delle prestazioni o libretto di tiro
Art. 68Consegna del libretto delle prestazioni
Il libretto delle prestazioni è consegnato gratuitamente dall’autorità militare cantonale.
Art. 69Iscrizione nel libretto delle prestazioni
1 I risultati degli esercizi federali sono iscritti dalla società di tiro nel libretto delle prestazioni o nel libretto di tiro.
2 L’esattezza delle iscrizioni dev’essere attestata dalla firma di un membro del comitato. L’iscrizione deve contenere:
- a.
- b.
il genere e il tipo di arma;
- c.
la designazione dell’esercizio federale;
- d.
il punteggio raggiunto/il numero di colpiti;
- e.
il nome della società di tiro (timbro) e la firma.
3 Nel caso di tiratori «rimasti», prima del punteggio occorre iscrivere la parola «rimasto» (art. 28).
4 Il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro sono restituiti ai militari subito dopo il tiro.
5 Le iscrizioni sono gratuite.
Art. 70Avviso relativo agli esercizi federali1
Le società di tiro registrano tutti i partecipanti agli esercizi federali nel sistema SAT-Admin conformemente allo scadenzario dell’Aggruppamento Difesa.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Sezione 3: Elenco dei tiratori «rimasti»
La società di tiro annuncia i tiratori «rimasti» al membro competente della commissione cantonale di tiro mediante il sistema SAT-Admin.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Sezione 4: Rapporto di tiro
Art. 72Allestimento e trasmissione del rapporto di tiro1
1 Sulla base dei fogli di stand, il comitato della società di tiro allestisce il rapporto di tiro annuale nel sistema SAT-Admin.
2 Il comitato della società di tiro certifica, mediante il rilevamento dei dati e la vidimazione elettronica nel sistema SAT-Admin, l’esattezza dei fogli di stand e del rapporto di tiro.
3 Le società di tiro trasmettono annualmente, entro i termini previsti, al membro competente della commissione cantonale di tiro:
- a.
i fogli di stand degli esercizi federali e del corso per giovani tiratori;
- b.
il rapporto di tiro, per il tramite del sistema SAT-Admin;
- c.
l’ordinazione di munizioni per l’anno successivo, per il tramite del sistema SAT-Admin.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 73Conservazione dei fogli di stand e dei rapporti di tiro1
La società di tiro deve conservare i fogli di stand e i rapporti di tiro per cinque anni dalla loro restituzione da parte del membro della commissione cantonale di tiro.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).
Art. 74Controllo ulteriore dei rapporti di tiro
L’Aggruppamento Difesa può chiedere i fogli di stand per un controllo ulteriore e, se del caso, domandare alle società interessate, mediante una decisione di revisione, la restituzione delle prestazioni della Confederazione indebitamente ricevute.
Art. 75Decisioni di revisione
Per le decisioni di revisione dell’Aggruppamento Difesa è determinante esclusivamente il rapporto di tiro allestito dalla società di tiro.
Sezione 5: Informazione, moduli, rendiconto annuo
Art. 76Informazione e moduli
L’informazione degli interessati e i moduli sono disciplinati nell’allegato 5.
Art. 77Versamento di contributi federali e indennizzo di munizione gratuita1
1 L’Aggruppamento Difesa trasmette alle società di tiro, entro la fine dell’anno, il rendiconto annuo. Esso indica l’ammontare degli averi della società per i sussidi e il diritto alla munizione gratuita esplosa.
2 L’importo a favore della società di tiro è versato a quest’ultima entro la fine dell’anno.
3 I reclami contro il rendiconto annuo o eventuali decisioni di revisione devono essere presentati all’Aggruppamento Difesa, per la via di servizio, entro dieci giorni dal ricevimento di tali documenti.
4 Entro la fine dell’anno l’Aggruppamento Difesa mette a disposizione della FST le cifre relative alla munizione ritirata da ciascuna società.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Art. 77aFattura delle munizioni1
1 L’Aggruppamento Difesa fattura alle società di tiro le munizioni d’ordinanza ordinate l’anno precedente, comprese le ordinazioni supplettive.
2 Le società morose vengono sollecitate un’unica volta dall’Aggruppamento Difesa, che stabilisce un nuovo termine. Se la fattura non è saldata entro il termine prescritto, contro le società interessate possono essere presi provvedimenti secondo l’articolo 51 capoverso 2 dell’ordinanza sul tiro.
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825).
Capitolo 11: Disposizioni finali
1 L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Emana le istruzioni necessarie e l’elenco dei mezzi ausiliari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643).
Art. 79Diritto previgente: abrogazione
[RU 1996 1351, 1999 1378, 2003 362]L’ordinanza del DDPS del 29 febbraio 1996 sul tiro fuori del servizio è abrogata.
Art. 80Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati
- Disposizioni generali
- Bersaglio A combinato
- Disposizioni generali
- Ordinazione di munizione
- Manuale elettronico per il tiro fuori del servizio
- Federazione sportiva svizzera di tiro (FST)
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.