Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello (OASAM), ordina:
Art. 1Attestazione delle partecipazioni e delle prestazioni militari
1 Nel caso di attività volontarie fuori del servizio le società militari e le associazioni militari mantello, su ordine del Comando Istruzione, registrano i partecipanti in una banca dati elettronica in forma anonima. Se necessario può essere registrata anche la prestazione.
2 I membri di società militari e associazioni militari mantello che partecipano ad attività volontarie fuori del servizio sono registrati con il proprio nome e cognome.
Art. 2Vigilanza e controllo
Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività.
Art. 3Compiti del Comando Istruzione
1 Il Comando Istruzione stabilisce:
- a.
gli organi responsabili delle direttive;
- b.
- c.
gli organi che elaborano i moduli d’istruzione.
2 Il Comando Istruzione è l’organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e gli organi menzionati nel capoverso 1.
Art. 4Moduli d’istruzione
I moduli d’istruzione di cui all’articolo 4 OASAM durano due giorni al massimo.
Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.
Art. 6Conto annuale e preventivo
1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggruppamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente.
2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preventivo di cui al capoverso 1.
Art. 7Oggetti d’equipaggiamento
1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari.
2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate al Comando Istruzione unitamente all’attestazione di membro attivo. Il Comando Istruzione decide d’intesa con la Base logistica dell’esercito.
3 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro.
- RS 512.311
In caso di necessità la Base logistica dell’esercito può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.
Art. 9Manutenzione e cura
Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento si applicano per analogia gli obblighi dei militari.
Art. 10Assicurazione infortuni e di responsabilità civile
Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti:
- a.
per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicurazione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime:
| franchi |
|---|
- 1.
| 30 000 |
- 2.
| 80 000 |
- 3.
| 30 |
- 4.
| illimitate; |
- b.
un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).
Art. 11Danni alle colture e alla proprietà
Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS.
Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 13Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2003 4725, 2014 4495 n. III 1]L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 2003 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.