Législation

Ordinanza del DDPS del 21 novembre 2019 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)

RS 512.301In vigoreStato 01.01.202014 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello (OASAM), ordina:

Art. 1Attestazione delle partecipazioni e delle prestazioni militari

1

 Nel caso di attività volontarie fuori del servizio le società militari e le associazioni militari mantello, su ordine del Comando Istruzione, registrano i partecipanti in una banca dati elettronica in forma anonima. Se necessario può essere registrata anche la prestazione.

2

 I membri di società militari e associazioni militari mantello che partecipano ad attività volontarie fuori del servizio sono registrati con il proprio nome e cognome.

Art. 2Vigilanza e controllo

Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività.

Art. 3Compiti del Comando Istruzione

1

 Il Comando Istruzione stabilisce:

  1. a.

    gli organi responsabili delle direttive;

  2. b.

    gli organi di controllo;

  3. c.

    gli organi che elaborano i moduli d’istruzione.

2

 Il Comando Istruzione è l’organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e gli organi menzionati nel capoverso 1.

Art. 4Moduli d’istruzione

I moduli d’istruzione di cui all’articolo 4 OASAM durano due giorni al massimo.

Art. 5Indennità

Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.

Art. 6Conto annuale e preventivo

1

 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggruppamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente.

2

 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preventivo di cui al capoverso 1.

Art. 7Oggetti d’equipaggiamento

1

 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari.

2

 Le pertinenti domande devono essere indirizzate al Comando Istruzione unitamente all’attestazione di membro attivo. Il Comando Istruzione decide d’intesa con la Base logistica dell’esercito.

3

 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro.

  1. RS 512.311

Art. 8Restituzione

In caso di necessità la Base logistica dell’esercito può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.

Art. 9Manutenzione e cura

Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento si applicano per analogia gli obblighi dei militari.

Art. 10Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti:

  1. a.

    per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicurazione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime:

franchi

  1. 1.

    decesso

30 000

  1. 2.

    invalidità

80 000

  1. 3.

    diaria

       30

  1. 4.

    spese di cura

illimitate;

  1. b.

    un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).

Art. 11Danni alle colture e alla proprietà

Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS.

Art. 12Esecuzione

Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 13Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2003 4725, 2014 4495 n. III 1]

L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 2003 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegati

  • Punti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).